cassa pensioni

Adeguamenti retroattivi delle prestazioni di cassa pensioni?

La cassa pensioni adegua le proprie prestazioni solo quando ci guadagna?

È quanto si sono probabilmente chiesti alcuni colleghi ricevendo una lettera della cassa pensioni (CP) delle FFS in cui si annunciavano due modifiche delle prestazioni: la prima in favore dell’assicurato, con una riduzione della sovrassicurazione a partire dal 1° gennaio 2009, a seguito dell’applicazione di una sentenza del tribunale federale del dicembre 2208; la seconda a favore della cassa che rivedeva a proprio favore il calcolo della sovrassicurazione applicata dal 1° luglio 2007. Tra le colleghe e i colleghi che hanno chiesto l’intervento del segretariato, non riuscendo a capire e, men che meno, a condividere questa comunicazione, vi era per esempio un collega al quale la cassa pensioni ha chiesto un rimborso per prestazioni pagate in troppo dell’ordine di 5’000 franchi. Egli chiedeva se fosse giustificato applicare i cambiamenti in favore della cassa pensioni dal 2007 e quelli in suo favore solo dal 2009.

Nessun trucco

I chiarimenti svolti dal team di assistenza giuridica e da un avvocato di fiducia, al quale il team si è rivolto per un complemento, hanno tuttavia provato l’adeguatezza dell’agire della CP FFS.

  • L’adeguamento retroattivo della sovrassicurazione deriva dal cambiamento del regolamento intervenuto per la stessa data ed è stato calcolato correttamente. La pretesa della CP è avvenuta entro i termini (5 anni), per cui deve essere accettata.
  • La correzione in favore dell’assicurato non è per contro avvenuta retroattivamente, in quanto derivante da una decisione del tribunale federale che ha sancito una modifica della prassi.

Questi cambiamenti possono avere effetto solo dopo l’emissione della sentenza. Il divieto di applicazione retroattiva è anche giudizioso, in quanto la maggior parte delle modifiche delle prassi vanno a scapito dei singoli, come dimostrano i numerosi casi di riconoscimento di rendite AI. Pur non avendo potuto migliorare la situazione del collega, il SEV ha per lo meno potuto appurare che la sua pratica è stata trattata correttamente.

La CP ha inoltre dimostrato anche una certa disponibilità a concordare le modalità di rimborso.

Team di assistenza giuridica SEV