Educazione

Congedo giovanile

Cinque giorni di congedo di formazione per attività giovanili volontarie

Dal 1991, lavoratrici, lavoratori e apprendisti sotto i trent'anni hanno diritto a cinque giorni di congedo di formazione per attività giovanili volontarie. Questo diritto è sancito dall'articolo 329e del codice delle obbligazioni. Il congedo è il risultato di una petizione promossa nel 1984 dalle associazioni giovanili e costituisce il punto saliente dell'impegno di queste organizzazioni e del riconoscimento del lavoro prestato volontariamente.

Se hai domande sul congedo giovanile o altro puoi rivolgerti a: Enable JavaScript to view protected content. o tel. +41 31 357 57 57