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Colpi di diritto

Assemblee: ecco le regole da rispettare

Ogni anno, in vista delle assemblee sezionali e delle assemblee dei delegati, il servizio di protezione giuridica riceve diverse domande riguardanti il diritto delle associazioni. Le restrizioni imposte dalla crisi sanitaria legata al Covid-19 hanno concentrato queste assemblee nel secondo semestre, per cui riassumiamo qui le domande più frequenti.

Quali competenze decisionali ha un comitato?

In teoria, la risposta è semplice: tutte quelle previste dagli statuti e che non sottostanno obbligatoriamente alla decisione dell’assemblea. A quest’ultima competono in ogni caso: il controllo degli organi dell’associazione, quindi del comitato, al quale deve dare scarico; il controllo e l’approvazione dei conti e le elezioni. Tuttavia, al comitato sezionale non compete, per esempio, l’approvazione di modifiche di un CCL, che necessita della maggioranza dei membri della sezione attivi e con diritto di voto o di una conferenza CCL regolarmente eletta. È anche opportuno che un comitato eviti di esprimersi su di una determinata questione senza aver prima coinvolto i membri, a meno di un’evidente urgenza. E anche in queste circostanze, il comitato dovrebbe esprimersi solo a proprio nome.

Una decisione presa da un’assemblea è valida anche se vi hanno partecipato solo pochi membri, che non rappresentano la maggioranza?

In linea di principio, sì. La legge prevede che le decisioni di un’associazione vengano prese dall’assemblea, a maggioranza dei membri presenti. In caso di decisioni importanti, in particolare di modifiche del CCL, è tuttavia opportuno indire una consultazione più ampia.

Nel caso in cui dovessero essere prese decisioni importanti bisogna indire una votazione generale?

Gli statuti del SEV prevedono di ricorrere ad una votazione generale solo in caso di referendum contro una decisione dell’assemblea o per approvare un nuovo CCL. Le votazioni generali devono avvenire in forma scritta e devono essere indette dalla CVG. Il comitato ha invece la competenza di indire consultazioni scritte su temi importanti, che non possono però essere considerate votazioni generali. Può indire una consultazione anche per mail, prestando tuttavia attenzione al coinvolgimento di tutti i membri, contattando per lettera o tramite affissione agli albi quelli di cui non dispone del recapito di posta elettronica. Le stesse modalità possono essere adottate per la convocazione delle assemblee.

Come procedere per approvare correttamente i conti?

I conti annuali devono essere approvati dall’assemblea, dopo essere stati verificati da uno o più revisori, rispettivamente da una commissione di verifica della gestione, appositamente eletti. La prassi è la seguente: presentazione dei conti (su carta o tramite una proiezione) con le spiegazioni del/la cassiere/a e la possibilità per i membri di porre domande. A discussione conclusa, viene data lettura del rapporto di revisione e della proposta di accettazione dei conti e di scarico a cassiere e comitato, che viene posta in votazione.