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Colpi di diritto

Congedo paternità: CCL o legge?

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Da inizio anno è in vigore una legge che garantisce un congedo di paternità di due settimane. Tuttavia, già prima vi erano numerosi contratti collettivi di lavoro che prevedevano un congedo di paternità. Sorge quindi la domanda del coordinamento delle condizioni per questo diritto.

Una risposta può essere che, semplicemente, il congedo di legge vada a sostituire quello previsto dal CCL. Si potrebbe però anche sostenere che il congedo da CCL debba essere aggiunto a quello di base oggi previsto dalla legge. Si tratta di una questione controversa, che si presta a diverse interpretazioni e che la giurisprudenza non ha ancora chiarito.

Una recente perizia del prof. Dr. Thomas Geiser richiama i seguenti punti:

  • in primo luogo, occorre verificare se il contratto collettivo di lavoro in questione non risponda già alla domanda, per esempio tramite disposizioni transitorie che regolano gli adattamenti del CCL nel caso in cui vengono modificate le basi legali. Se le parti contraenti hanno definito simili disposizioni, queste devono essere applicate. La grande maggioranza dei contratti collettivi di lavoro, però, non ne prevedono. In questi casi, occorre verificare lo scopo perseguito dal congedo paternità già previsto dal CCL. In numerosi contratti, la parti contraenti esplicitano in un elenco quelli che il Codice delle obbligazioni (CO) definisce «giorni di libero usuali» (art. 329 cpv. 3).
  • Se il congedo paternità previsto dal contratto collettivo di lavoro è strettamente legato a questi «giorni di libero usuali», come potrebbe essere indicato dalla vicinanza delle due serie di norme, si può sostenere che non vi sia concorrenza con il nuovo congedo paternità previsto dalla legge e che, di conseguenza, i giorni previsti dal contratto collettivo e quelli previsti dalla legge debbano essere cumulati. Se, invece, la precedente disposizione del contratto collettivo sul congedo paternità persegue lo stesso scopo della nuova disposizione di legge, come può essere indicato dalla sua vicinanza al congedo parentale, devono essere fatte ulteriori verifiche.

Decisive al riguardo sono le intenzioni che le parti contraenti intendevano esprimere nel contratto collettivo tramite il congedo paternità. Se intendevano espressamente privilegiare i dipendenti assoggettati al contratto rispetto agli altri, i giorni di congedo paternità previsti dalla legge dovrebbero essere aggiunti a quelli previsti dal CCL. Se, viceversa, l’intenzione delle parti sociali era di anticipare, completamente o in parte, le disposizioni ora riprese dalla legge, queste ultime andranno per logica a sostituire quelle del CCL.

  • Infine, bisogna ricordare il principio di favore, secondo il quale le disposizioni del contratto collettivo che pongono la lavoratrice o il lavoratore in una posizione migliore rispetto alle disposizioni di legge (prevedendo per esempio il pagamento del 100 % dello stipendio per la durata del congedo paternità invece dell’80 % previsto dalla legge) mantengono la loro validità.

Resta ora da verificare quali impostazioni seguiranno i tribunali nei singoli casi.

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