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Colpi di diritto

Covid-19: Licenziamento e gruppi a rischio

Come sono protetti dal licenziamento i e le dipendenti appartenenti a un gruppo a rischio e quindi considerati particolarmente vulnerabili? Sono al beneficio di un periodo di protezione?

Possono essere licenziate persone considerate particolarmente minacciate dal Covid-19 o sono al beneficio di una protezione?

Nel diritto del lavoro, si distingue tra protezione oggettiva e protezione temporale dal licenzia-mento. La protezione oggettiva consiste nel fatto che il licenziamento è da considerare abusivo se non ammissibile per motivi specificati dall’art. 336 del Codice delle obbligazioni (CO).  Le conseguenze legali di un licenziamento abusivo variano a seconda del tipo di rapporto di lavoro.

Nei rapporti di lavoro di diritto privato, la protezione oggettiva dal licenziamento abusivo non comporta, in linea di principio, una richiesta di reintegrazione, ma solo una di risarcimento danni, che può ammontare al massimo a sei mesi di salario. Al contrario, i dipendenti con un rapporto di lavoro di diritto pubblico a livello federale hanno diritto a un nuovo impiego (o, a scelta, a un'indennità) se il licenziamento si rivela ingiustificato o addirittura abusivo (è il caso del CCL delle FFS).

La protezione temporale dal licenziamento è regolata dall'art. 336c del CO, che specifica quando una disdetta del rapporto di lavoro deve essere considerata come data in tempo inopportuno. Una deroga a questi termini è possibile solo a favore del dipendente. Ad esempio, il CCL delle FFS prevede un periodo di protezione di due anni durante il quale è escluso il licenziamento per motivi medici. Quindi, un licenziamento emesso durante il periodo di protezione è nullo e non ha alcun effetto. Questa conseguenza legale è molto importante, in quanto il licenziamento è da considerare come non avvenuto e deve essere emesso di nuovo dopo la fine del periodo di protezione.

In questo contesto, possiamo chiederci come siano protetti dal licenziamento i e le dipendenti appartenenti a un gruppo a rischio e quindi considerati particolarmente vulnerabili. Queste persone possono essere licenziate o sono – fintanto che sono considerate particolarmente vulnerabili – al beneficio di un periodo di protezione?

L'attuale situazione giuridica non è chiara. Lo scopo del periodo di protezione secondo l’art. 336c del Codice delle obbligazioni è di proteggere i lavoratori dipendenti dal licenziamento durante un periodo in cui in genere non avrebbero alcuna possibilità di trovare un lavoro, in quanto non verrebbero assunti da un datore di lavoro sapendo che non sono in grado di lavorare. La legge indica come cause la malattia o l'infortunio. Già a seguito della precedente ordinanza Covid del Consiglio federale, si erano levate alcune voci che sostenevano che un’esposizione particolare ai rischi dovesse essere equiparata a una malattia, con la conseguente applicazione del periodo di protezione. Questo punto di vista è condivisibile, in quanto si può presumere che un nuovo datore di lavoro difficilmente assumerebbe un dipendente particolarmente vulnerabile, se questo non può svolgere la sua attività da casa tramite telelavoro. Il periodo di protezione sarebbe quindi giustificato. Al contrario, un dipendente particolarmente vulnerabile che può svolgere la sua attività professionale anche da casa, non trarrebbe vantaggio dalla protezione del periodo di blocco.

Nel frattempo, il Consiglio federale ha revocato le misure e le raccomandazioni per la protezione delle persone particolarmente vulnerabili. Ciò comporta che l’applicazione del periodo di protezione non può essere basata esclusivamente sul fatto che un dipendente appartenga a un gruppo a rischio. Il periodo di protezione deve per contro essere applicato se il dipendente è impossibilitato a svolgere il loro lavoro a causa di una malattia, ad esempio a causa del contagio da coronavirus. Infine, anche nei casi in cui il o la dipendente non beneficia del periodo di protezione, resta da verificare se non si sia trattato di licenziamento abusivo.

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