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colpi di diritto

Disoccupata sanzionata

In una recente sentenza, il Tribunale federale ha inasprito la sanzione comminata ad una disoccupata per non aver accettato un lavoro adeguato.

Foto: pixabay

Astrid è iscritta alla disoccupazione a Ginevra e sta cercando un lavoro al 100%, ma riceve dall’ufficio cantonale una sospensione di 34 giorni del suo diritto all’indennità di disoccupazione, poiché aveva rifiutato un lavoro ritenuto adeguato. Astrid ricorre contro il provvedimento al tribunale cantonale ed ottiene ragione: la durata della sospensione viene ridotta da 34 a 20 giorni. Stavolta è la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) ad insorgere e a presentare ricorso al tribunale federale contro la decisione. Secondo l’articolo 30 della legge sulla disoccupazione (LADI), il diritto all’indennità di disoccupazione è sospeso in caso di mancato rispetto delle prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente nel caso in cui non viene accettata un’occupazione adeguata. Secondo la giurisprudenza, la sospensione non è applicabile solo se l’assicurato rifiuta espressamente un lavoro adeguato che gli è stato assegnato, ma anche se si espone al rischio che il lavoro venga occupato da qualcun altro o se lascia sfumare la prospettiva di concludere un contratto di lavoro.

L’ordinanza sull’assicurazione disoccupazione stabilisce che la sospensione dura da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 giorni in caso di colpa grave. Il rifiuto di un lavoro ritenuto idoneo senza un buon motivo rientra in quest’ultima categoria. Tuttavia, in circostanze speciali, legate per esempio alla situazione soggettiva della persona interessata (eventuali problemi di salute, situazione familiare o appartenenza religiosa) o a circostanze oggettive (per esempio la durata determinata di un’offerta di lavoro), è possibile ridurre i giorni di sospensione a meno di 31 giorni. Nella fattispecie, Astrid doveva fare un’offerta di lavoro via internet per un posto di assistente a tempo pieno, ma aveva copiato male il link. Quando si è accorta che non funzionava, non ha cercato di contattare la sua consulente per informarla, ma si è limitata ad inviare una richiesta di contatto su LinkedIn all’autore dell’annuncio di lavoro.

Secondo il tribunale cantonale, la mancanza di Astrid poteva quindi essere qualificata come "mediamente grave”, tanto più che costituiva la prima violazione di cui poteva essere accusata, essendo sempre stata molto attiva nelle sue ricerche di lavoro e avendo sempre rispettato gli altri suoi obblighi come disoccupata. Ha quindi deciso che la riduzione a 20 giorni di sospensione rispettasse il principio di proporzionalità. Il SECO ha invece sostenuto che la mancanza fosse da ritenere grave e che quindi si dovesse applicare la sanzione da 31 a 60 giorni.

Nella sua decisione, il tribunale federale ha ritenuto che l’invio di una richiesta su LinkedIn all’autore dell’annuncio di lavoro fosse un passo largamente insufficiente e che Astrid avrebbe dovuto contattare il suo consulente del personale per segnalare il problema. Non ha quindi riconosciuto alcuna ragione per cui la mancanza di Astrid potesse essere ritenuta di lieve o media entità, né il fatto che Astrid aveva sin qui rispettato i propri obblighi di disoccupata poteva giustificare il rifiuto di un lavoro adeguato. Riducendo la durata della sospensione a 20 giorni, il tribunale cantonale è chiaramente uscito dal margine di 31-60 giorni previsto per una colpa grave. Inoltre, non vi era alcun un motivo valido legato alla situazione soggettiva dell’assicurata o a circostanze oggettive.

In caso di colpa grave senza giustificazioni valide, per la valutazione individuale della colpa ci si deve rifare al valore medio tra 31 a 60 giorni. Nella fattispecie, fissando la sospensione del diritto all’indennità di disoccupazione a 34 giorni, l’ufficio cantonale si era già discostato notevolmente dal valore medio di 45 giorni e aveva quindi tenuto conto delle circostanze.

Il ricorso della SECO è quindi stato accolto e la sanzione di 34 giorni di sospensione confermata.

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