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colpi di diritto

Formazione e tempo di lavoro

I corsi OAut che seguo devono essere contabilizzati come tempo di lavoro?

Per legge, gli autisti di autobus devono seguire regolarmente corsi di aggiornamento. © TPF

Molti/e colleghi/e devono seguire regolarmente delle formazioni continue allo scopo, per esempio, di mantenere la validità della carta di qualificazione del conducente (CQC). Questa specifica qualifica è necessaria in virtù dell’Ordinanza federale sull’ammissione dei conducenti di veicoli (OAut), la quale prevede che un/a autista sia autorizzato/a al trasporto di persone o merci (salvo eccezioni) solo dopo aver passato un esame. Per assicurarsi il rinnovo della carta OAut una volta passato l’esame, si deve seguire una formazione continua obbligatoria durante i cinque anni di validità del certificato di capacità.

La formazione continua obbligatoria deve durare 35 ore in totale e può essere seguita attraverso corsi singoli ripartiti sui cinque anni, oppure con blocchi di corsi di una settimana. Le giornate di corso devono durare almeno sette ore, pause escluse.

La questione che ci interessa è di determinare se il datore di lavoro debba considerare o meno i giorni di formazione continua OAut come tempo di lavoro e, quindi, remunerare i/le lavoratori/trici tenendo anche conto delle disposizioni di legge sulla durata del lavoro.

Secondo l’art.5 lettera d dell’OLDL, il tempo di lavoro senza prestazioni di servizio è contabilizzata nella durata massima del lavoro quando si tratta di una formazione iniziale o continua seguita su ordine dell’impresa o prescritta dalla legge in ragione dell’attività professionale. Nello specifico, la formazione continua OAut è resa obbligatoria in virtù della legge.

Il commento SEV sulla LDL e sulla OLDL, disponibile sul sito internet del sindacato, determina che i corsi OAut costituiscono, inequivocabilmente, tempo di lavoro senza prestazione di servizio e devono essere remunerati come tali, così come il tempo di tragitto per raggiungere il corso.

L’Ufficio federale dei trasporti (UFT) conferma questo approccio nel suo commento alla LDL, indicando che le formazioni prescritte dalla legge sono delle formazioni continue obbligatorie e devono quindi essere considerate come tempo di lavoro e essere organizzate in un turno di servizio secondo le regole in vigore concernenti il tempo di lavoro. Ancora, secondo l’UFT, gli spostamenti necessari all’accompimento delle formazioni devono anch’essi essere contabilizzati come tempo di lavoro.

Pertanto, il datore di lavoro ha l’obbligo, non solo di remunerare i/le collaboratori/trici durante la formazione continua obbligatoria OAut, ma anche nel periodo di spostamento per recarvisi, prendendo anche in conto l’incremento del tempo di lavoro. Queste giornate devono essere integrate nella pianificazione del tempo di lavoro secondo la LDL a titolo di tempo di lavoro senza prestazioni di servizio

Servizio giuridico del SEV
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