Colpi di diritto
Parità di trattamento
Dopo 20 anni di lavoro alle FFS, Silvia (nome fittizio) deve far capo al pensionamento anticipato per motivi medici. La cassa pensioni FFS le riconosce una rendita di invalidità professionale e una rendita ponte, sino a quando quest’ultima, raggiunta l’età di riferimento, viene sostituita dalla rendita AVS. Solo dopo questo cambiamento, l’AI comunica a Silvia di riconoscerle una rendita con effetto retroattivo. In questi casi, è previsto che la rendita ponte debba essere rimborsata, per cui la cassa pensioni fa valere le sue pretese presso l’AI. La rendita AI è però inferiore a quella ponte, per cui la cassa si fa avanti anche con Silvia chiedendole il rimborso della differenza. La collega si rivolge pertanto al SEV.
Una procedura lunga
Il SEV si oppone alla richiesta di pagamento, osservando che se la rendita AI fosse stata uguale o inferiore alla rendita ponte, il problema non si sarebbe posto. La richiesta di rimborso della cassa pensioni pone quindi un problema di parità di trattamento. La cassa pensioni FFS non vuole però saperne e deduce l’importo dalla rendita di Silvia. Bisogna quindi rivolgersi al tribunale, cosa che il SEV fa tramite un suo legale specializzato in questioni di secondo pilastro. Secondo il tribunale cantonale, tuttavia, il regolamento della cassa pensioni è chiaro e il problema di parità di trattamento non si pone, per cui respinge il ricorso, che deve essere presentato al tribunale federale.
Parità di trattamento
La recente decisione di quest’ultimo, conferma il punto di vista iniziale del SEV e richiama al rispetto dei principi di «collettività» e di «parità di trattamento» che sono fondamentali per le assicurazioni sociali. In altre parole, gli assicurati in un collettivo devono essere trattati nello stesso modo. Silvia, in quanto beneficiaria di una rendita d’invalidità professionale, non può quindi essere obbligata a rimborsare una rendita con effetto retroattivo quando vi sono assicurati nella sua stessa situazione che non sono tenuti a farlo. La cassa pensioni FFS ha quindi dovuto rimborsare l’importo trattenuto a Silvia con gli interessi ed è stata chiamata anche a partecipare alle spese di procedura e a quelle sostenute dal SEV per il legale.
Due possibilità per chi si trova in un caso analogo
La sentenza 9C_644/2014 del 13 luglio 2015 del tribunale federale offre agli assicurati della cassa pensioni FFS che hanno vissuto la stessa situazione due possibilità:
gli assicurati che si sono visti dedurre da parte della cassa pensioni FFS la pretesa di rimborso dalle loro rendite, possono inviare una lettera raccomandata alla cassa. Facendo riferimento alla citata sentenza, possono chiedere alla cassa di ritornare l’importo in questione, maggiorato di un interesse del 5% entro 30 giorni. Se la cassa dovesse rifiutare il pagamento, gli assicurati devono rivolgersi senza indugio al tribunale amministrativo del canton Berna (Speichergasse 12, 3011 Berne) o contattare il SEV al segretariato centrale (Steinerstrasse 35, Casella postale, 3000 Berne 6), o in Ticino (viale stazione 31, 6501 Bellinzona).
Gli assicurati che si sono visti unicamente richiedere il rimborso da parte della cassa pensioni, senza tuttavia che la stessa abbia effettuato deduzioni sulla rendita, potranno limitarsi ad informare per lettera la cassa che, sempre secondo la sentenza di cui sopra, non è più autorizzata a reclamare l’importo in questione, invitandola di conseguenza a desistere dalla richiesta.