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TPO: Trattative BAR finite con successo

© FFS

A partire dal 1° ottobre 2021, la «pianificazione sana del personale» (modello di lavoro 2) è stata integrata nelle BAR della TPO (P 131.10) anche per la Svizzera romanda e il Ticino. Sulla base dei risultati delle indagini sul personale, infatti, il team di progetto ha riconosciuto che il modello di lavoro 2 non stava avendo l’effetto desiderato in queste due regioni.

Il 22 dicembre 2022,è giunta l’informazione che per le regioni francofone e ticinesi sarebbe stato introdotto un regime transitorio fino al 30 aprile 2023. In aprile si sono svolte le trattative sulle nuove disposizioni BAR TPO tra i sindacati coinvolti - SEV, transfair, ACTP – e la delegazione negoziale delle FFS. Nel corso di discussioni costruttive è stato possibile trovare un accordo sul contenuto della BAR.

A partire dal 1° maggio 2023, nelle tre regioni che seguono il modello di lavoro 2 si applicheranno le seguenti nuove disposizioni:

Cifra 6 – Modello di lavoro 2: riduzione del tempo minimo di riposo da 14 a 12 ore – e quindi abolizione della rotazione in avanti. Ciò consente di assegnare blocchi più lunghi di giorni liberi, il che corrisponde ai desideri della maggior parte dei dipendenti. Allo stesso tempo, il nuovo regolamento consente di mantenere i periodi di riposo di 14 ore.

Con il consenso dei dipendenti, il periodo di riposo può essere ridotto a 11 ore. In determinate circostanze, il periodo di riposo può essere ridotto a 9 ore su richiesta personale e con il consenso dell’interessato, tranne nei casi di superamento dell’orario di lavoro massimo. Inoltre, tali periodi di riposo non possono essere inclusi nella pianificazione mensile.

Questo regolamento va quindi oltre i requisiti minimi della LDL e continua a contribuire alla tutela della salute dei colleghi.

La BAR TPO è modificata come segue:
6. Modello di lavoro 2
6.1. Campo d’applicazione
Il seguente modello di tempo di lavoro vale per il personale a contatto con la clientela assoggettato alla legge sulla durata del lavoro (LDL) della Polizia dei trasporti FFS nelle Regioni (Regione Ovest, Regione Svizzera tedesca, Regione Ticino).
6.2. Organizzazione dei turni
6.2.1. Turni di riposo
a.Il turno di riposo è sempre di almeno 12 ore.
b.Con il consenso del collaboratore, la durata del turno di riposo può essere ridotta a 11 ore.
c.In caso di modifiche con breve preavviso al piano di servizio dopo la pubblicazione dell’orario mensile, il turno di riposo può essere ridotto a 9 ore su richiesta personale e con il consenso del collaboratore interessato, a patto che non venga superata la durata massima del lavoro.
6.2.2. Giorni liberi
a.La durata complessiva del tempo libero su blocchi di giorni liberi dovrebbe avere un valore di riferimento di 60 ore.
b.Attribuzione di giorni di compensazione
In deroga al CCL FFS, allegato 4, cifra 24, capoverso 3, l’attribuzione dei giorni di compensazione può avere luogo nel modo seguente:
una volta per mese civile possono essere assegnati più giorni di compensazione consecutivi senza giorni di riposo. In questo caso ogni giorno di compensazione ha una durata di almeno 24 ore. Nel singolo caso si può derogare a tale disposizione con il consenso dei collaboratori interessati.

Anche il punto 2 contiene una modifica:

Cifra 2 – Accompagnamento di persone a eventi calcistici e di hockey: invece di «accompagnamento di treni speciali che trasportano tifosi di calcio», viene ora utilizzato il termine «accompagnamento di persone a eventi calcistici e di hockey». Ciò consente di reagire alle diverse situazioni in cui i tifosi salgono su un treno normale. Inoltre, la possibilità di fare eccezioni è estesa anche all’hockey.

La BAR TPO è modificata come segue:
2. Accompagnamento per persone agli eventi di calcio e hockey
2.1. Disposizioni per i turni e gli orari di lavoro
Sulla base dell’articolo 58 dell’ordinanza della LDL si applicano le disposizioni esposte di seguito per l’accompagnamento dei treni speciali che trasportano i tifosi alle manifestazioni di calcio e hockey:
a.Il tempo di lavoro ininterrotto di 5 ore può essere prolungato ad un massimo di 7 ore.
b.La durata massima del lavoro all’interno di un turno di lavoro di 10 ore può essere estesa ad un massimo di 14 ore e 30 minuti; entro sette giorni di lavoro consecutivi, la durata massima del lavoro non può tuttavia superare in totale 72 ore.
c.Il turno di servizio può essere esteso una volta da 13 ore a un massimo di 15 ore tra due giorni liberi.
d.La durata della pausa nel punto d’intervento fuorivia viene interamente indennizzata sotto forma di supplemento di tempo e computata alla durata annua del lavoro. Inoltre sono concesse eventuali indennità per servizio domenicale e notturno per questo periodo.
2.2. Designazione dei turni
I giorni di lavoro soggetti a queste disposizioni vengono inseriti nei piani di lavoro con la designazione specifica «Sport»

A partire dal 1° maggio, un ulteriore punto è stato inserito nel TPO BAR:

Cifra 7 – Lavoro notturno volontario per i dipendenti di età pari o superiore a 58 anni: questo sgravio è stato introdotto nella BAR TPO e riguarda i modelli di lavoro 1 e 2. A partire dall’anno solare in cui il dipendente compie 58 anni, i turni notturni tra le 2 e le 6 del mattino sono previsti su base volontaria. Questo vale attualmente solo per il servizio n. 9. I colleghi possono comunicare la loro decisione al superiore gerarchico tramite l’apposito modulo. Con questo nuovo regolamento si presta particolare attenzione alla salute del personale più anziano.

7. Prestazioni notturne volontarie per i collaboratori di età pari o superiore a 58 anni
A partire dall’anno civile in cui il collaboratore raggiunge l’età di 58 anni, l’attribuzione di
- turni continui tra le 00:00 e le 6:00,
- turni con inizio del servizio tra le 00:00 e le 4:00,
- turni con fine del servizio tra le 2:00 e le 6:00,
è possibile unicamente se d’intesa con i collaboratori coinvolti.
I collaboratori che desiderano essere esentati da questi turni, devono notificare la loro decisione utilizzando un modulo predefinito almeno 2 mesi prima del mese di validità desiderato. Il funzionario responsabile confermerà la decisione per iscritto. I collaboratori possono annullare in qualsiasi momento la decisione di essere esenti dai turni sopraccitati tramite un apposito modulo.
In caso di situazioni straordinarie o di emergenza, ai collaboratori coinvolti può essere richiesto di lavorare anche durante i turni sopraccitati

 

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