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Colpi di diritto

La negazione del danno – parte II

Nell’ultimo numero, abbiamo riferito le peripezie di Giuseppe, autista di bus che ha subito un’aggressione e riportato una lesione alla mano destra e che ha dovuto ricorrere al tribunale federale delle assicurazioni per ottenere il riconoscimento della sua incapacità al suo lavoro. Una volta riconosciuta, con l’aiuto dell’assistenza giuridica del SEV, si poteva pensare di aver risolto tutti i problemi. Invece no! Al momento di riconoscere le proprie prestazioni, la SUVA comunica infatti a Giuseppe che la differenza da loro calcolata tra lo stipendio di autista e quello dell’attività artigianale intrapresa da Giuseppe non sarebbe sufficiente per riconoscere una rendita, in quanto inferiore al 10 percento. Anche questa volta Giuseppe si rivolge al SEV per verificare questa decisione. La valutazione del SEV discorda una volta ancora da quella della SUVA. Come autista, Giuseppe lavorava infatti in un’azienda che applica un sistema salariale con avanzamenti di carriera regolari da un minimo a un massimo della propria categoria. Se la differenza salariale sul momento era appena inferiore al 10 percento, questa barriera sarebbe stata superata solo qualche anno più tardi. Le disposizioni dell’assicurazione infortuni precisano che si debba tener conto anche degli avanzamenti persi a seguito dell’infortunio. Il SEV interviene quindi presso la SUVA e chiede una revisione della posizione. Richiesta puntualmente respinta, con la motivazione che, secondo l’ente, gli aumenti sarebbero intervenuti solo a compensazione del rincaro del costo della vita e, di conseguenza, non debbano essere tenuti in conto.

Dopo aver esaurito le possibilità di ricorso interno, il SEV si vede costretto ad adire ancora una volta al Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) , sostenendo come gli avanzamenti di cui Giuseppe è stato privato a seguito delle conseguenze dell’aggressione lo avrebbero presto portato sensibilmente al di là della soglia minima del 10 percento di perdita, ragion per cui l’assicurato doveva aver diritto almeno ad una rendita in questa proporzione. Tesi che, dopo aver svolto una perizia a verifica della formulazione del contatto collettivo di lavoro, il TCA ha finito per accogliere.

Dopo aver subito un danno, aver dovuto cambiare professione e far fronte ad una sensibile diminuzione di stipendio, Giuseppe si è finalmente visto attribuire una rendita, sia pure piuttosto modesta, a compensazione del discapito economico.

La vicenda giuridica trova quindi qui, a oltre sei anni di distanza dal suo inizio, il suo epilogo, avendo toccato diversi aspetti di cui chi lavora, in particolare nei trasporti pubblici, fa bene a tener conto.

Il primo riguarda il pericolo rappresentato dalle relazioni con l’utenza, che diventa sempre più aggressiva, anche nei confronti del personale. Una realtà che il SEV ha tentato di contenere, ottenendo la modifica di legge che rende questi delitti perseguibili d’ufficio, senza però evidentemente poter risolvere del tutto il problema. Nel caso di Giuseppe, per esempio, non è nemmeno stato possibile identificare i responsabili. Secondariamente, l’importanza di poter contare sul sostegno di un’associazione come il SEV, per potersi opporre a decisioni di assicurazioni sociali che rasentano il sopruso. Infine, l’importanza di disporre di contratti collettivi che definiscono in modo più chiaro possibile le condizioni di impiego. Al di là degli effetti immediati, vi possono, come nel caso di Giuseppe, essere anche ricadute in altri ambiti, come appunto quello assicurativo.

Assistenza giuridica SEV