colpi di diritto
Parlando di imposte ...
Le imposte sono un po’ come la pioggia. Tutti sappiamo che è indispensabile, ma preferiremmo riceverne il meno possibile.
Al momento di passare al beneficio del pensionamento anticipato, Olivier ha ricevuto un contributo del suo datore di lavoro, sottoforma di un versamento effettuato direttamente alla cassa pensioni per finanziare la rendita ponte. Qualche mese più tardi, riceve però un’amara sorpresa: il fisco considera questo importo di riscatto come reddito imponibile. Olivier trova questa decisione ingiusta, soprattutto perché paga già le imposte sulla rendita ponte versatagli mensilmente e calcolata tenendo conto dell’importo versato dal datore di lavoro. Il suo reclamo viene però respinto dall’autorità fiscale, che si dimostra inflessibile.
Olivier si rivolge quindi all’assistenza giuridica del SEV, che incarica un avvocato di difenderlo.
La decisione del fisco è basata sull’articolo 79b§3 della legge sulla previdenza professionale LPP, che recita: «le prestazioni risultanti dal riscatto non possono essere versate sotto forma di capitale dagli istituti di previdenza prima della scadenza di un termine di tre anni. Se sono stati accordati versamenti anticipati a titolo di promozione della proprietà abitativa, i riscatti volontari possono essere effettuati soltanto dopo il rimborso dei versamenti anticipati».
L’interpretazione di questo articolo da parte dell’autorità fiscale cantonale poggia proprio sul termine di tre anni. Dato che Olivier ha ritirato parte del suo avere LPP in capitale prima della scadenza dei tre anni, l’ufficio di tassazione ritiene che anche l’importo di riscatto ne faccia parte e che debba di conseguenza essere tassato. Tale parere è del resto condiviso della Conferenza Svizzera delle imposte, sulla base di una decisione del Tribunale federale del 2010.
L’avvocato di Olivier non si fa però impressionare e inoltra un ricorso alla competente commissione cantonale, in quanto esiste anche dell’altra giurisprudenza: una decisione dello stesso Tribunale federale di recente pubblicazione, che descrive esattamente la stessa situazione di Olivier, giungendo alla conclusione che il riscatto versato per migliorare una rendita ponte AVS non rientra nelle disposizioni dell’articolo 79b§3 della LPP.
Questa nuova giurisprudenza induce l’ufficio cantonale delle tassazioni a rivedere la propria posizione e la commissione cantonale ad accettare il ricorso. Per Olivier, la vicenda ha così un lieto fine, grazie all’assistenza giuridica del SEV.
Protezione giuridica