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Colpi di diritto

A caval donato... non si guarda in bocca?

Peter è il titolare di una impresa edile con sede nell’agglomerato di Zurigo specializzatasi nei lavori di costruzione del binario. Con la sua ditta partecipa ai vari bandi di concorso delle FFS per importanti progetti. Secondo Peter non sarebbe male poter curare attivamente buoni rapporti con Kurt, l’incaricato delle FFS che si occupa dell’assegnazione delle commesse edili. Ha quindi in mente di invitare Kurt a pranzare con lui ogni settimana nel ristorante stellato che frequenta abitualmente. Motiva la sua generosa offerta nei confronti di Kurt spiegandogli che, a suo avviso, egli è «il manager di progetto più simpatico delle FFS». Dal canto suo, Kurt si sente lusingato e si mostra entusiasta di farsi servire a spese di Peter proprio nel suo locale preferito. Al riguardo, tuttavia, nutre anche qualche apprensione. Può rendersi punibile accettando l’offerta dell’impresario?

Secondo l’art. 322quater del Codice penale svizzero (CP) è perseguibile «chiunque, in qualità di [...] funzionario [...], domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, per commettere un atto o un’omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d’ufficio o sottostante al suo potere d’apprezzamento».

Nella sua veste di responsabile di progetto FFS, Kurt è subordinato a un rapporto di lavoro pubblico, svolge una mansione pubblica e va considerato un funzionario ai sensi della legge. Come tale è anche un potenziale trasgressore della norma penale sopra accennata.

L’agire punibile consiste nell’accettare un vantaggio indebito per «commettere un atto o un’omissione in relazione con l’attività ufficiale e contrastante coi doveri d’ufficio o sottostante al suo potere d’apprezzamento». I pranzi – e le bevande – offerti a titolo gratuito da Peter nella misura indicata sono chiaramente proibiti dalle norme di servizio (cifra 41 CCL FFS). L’ospitalità gratuita settimana dopo settimana non rientra del resto tra i «vantaggi di esigua entità o usuali nelle relazioni sociali». Tanto più se quello in parola non è un locale ordinario ma un ristorante gourmet con una corrispondente categoria di prezzo.

Resta invece da chiarire se vi sia una sufficiente relazione con l’attività di funzionario svolta da Kurt. A prima vista, Peter gli offre ospitalità gratuita per il semplice fatto che lo considera il più simpatico capo progetto delle FFS. Perché si arrivi alla corruzione passiva occorre però che il vantaggio sia stato offerto proprio per indurre un determinato comportamento. Nel caso in parola, Peter non offre i pranzi nel contesto di una relazione diretta con un progetto o con la concreta attribuzione di un mandato. La punibilità di Kurt per corruzione non entra dunque in linea di conto.

Resta tuttavia aperta la valutazione penale della faccenda. Occorre inoltre verificare se, andando a pranzo con Peter, Kurt non si renda punibile per l’accettazione di un vantaggio secondo l’art. 322sexies. Diversamente dalla norma penale citata prima, l’accettazione di vantaggi non presuppone una relazione con un progetto reale o con la concreta attribuzione di un mandato. In altre parole, Peter non ha bisogno di invitare a pranzo Kurt per ottenere l’incarico per una certa commessa. Il vantaggio dev’essere tuttavia perlomeno appropriato da influenzare Kurt nell’adempimento della sua funzione. Ovvio che i pranzi regolari e gratuiti sono appropriati quando condizionano positivamente il beneficiario e lo inducono in maniera sottile a conferire un mandato a Peter. Se Kurt dovesse accogliere l’offerta di Peter, si renderebbe dunque punibile per accettazione di vantaggi secondo l’art. 322sexies.

In conclusione possiamo dire che bisognerebbe rifiutare i regali o altri vantaggi che non possono in tutta evidenza essere considerati di esigua entità.

Nel dubbio, il team della protezione giuridica del SEV è volentieri a disposizione.

Protezione giuridica