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Colpi di diritto

Assicurazioni sociali: le novità del 2020

Il 1° gennaio 2020 entra in vigore la riforma fiscale e finanziamento dell’AVS (RFFA), approvata dal popolo il 19 maggio 2019. La maggior parte delle sue disposizioni riguardano l’imposizione delle imprese, ma tre di esse puntano ad aumentare gli introiti dell’AVS di circa due miliardi di franchi l’anno.

La prima prevede un aumento, per la prima volta da 40 anni, dei contributi AVS per le persone salariate dello 0,3%, che passano così dall’8,4 all’8,7%. L’aumento viene suddiviso pariteticamente tra i dipendenti e i loro datori di lavoro (0,15% ciascuno). Il totale dei contributi AVS/AI/IPG/AD aumenta di conseguenza al 12,75% (contro il 12,45% percepito nel 2019). Il contributo AVS per le persone indipendenti con un reddito annuo superiore a 56900 franchi l’anno passa dal 7,8 all’8,1%. Ai redditi inferiori viene applicata una scala di contributi digressiva che va dal 7,55 al 4,35. In caso di reddito uguale o inferiore a 9400 franchi, viene percepito il contributo AVS minimo aumentato da 395 a 409 franchi. Per le persone senza attività lucrativa, il contributo minimo AVS/AI/IPG passa da 482 a 496 franchi; quello massimo da 24100 a 24800 franchi l’anno. Per l’assicurazione facoltativa AVS/AI, il contributo minimo viene aumentato da 922 a 950; il contributo massimo da 23050 a 23750 franchi l’anno. Questo provvedimento dovrebbe assicurare all’AVS entrate supplementari dell’ordine di 1,2 miliardi di franchi.La seconda disposizione prevede di destinare all’AVS la totalità dell’1 percento di IVA legato all’evoluzione demografica, prelevato dal 1999. Sino a fine 2019, il 17 percento di questo «percento demografico» era destinato alla Confederazione, che se ne serviva per finanziare la sua quota di spese dell’AVS. Questa riallocazione dovrebbe portare all’AVS introiti supplementari per circa 520 milioni di franchi. La Confederazione aumenta infine il suo contributo alle spese dell’AVS dal 19,55 al 20,2%, ciò che dovrebbe permettere di incrementare le entrate dell’assicurazione di circa 300 milioni di franchi.

2° pilastro – Previdenza professionale

Il tasso d’interesse minimo nella previdenza professionale obbligatoria per il 2020 resta fissato all’1%. Il Consiglio federale ha seguito la raccomandazione della Commissione federale LPP di mantenere il livello degli anni precedenti. Il tasso d’interesse minimo si applica solo agli averi accumulati nell’ ambito del secondo pilastro obbligatorio. Negli altri ambiti, le casse pensioni sono libere di fissare un tasso d’interesse diverso. Il tasso minimo dell’1%, in vigore dal 2017, è il più basso nella storia della previdenza professionale svizzera.

Adeguamenti delle pensioni - A partire dal 1° gennaio 2020, alcune rendite per superstiti e d’invalidità della previdenza professionale obbligatoria sono adeguate per la prima volta all’andamento dei prezzi. Le pensioni iniziate nel 2016 sono aumentate dell’1,8%; quelle iniziate nel 2010, 2013 e 2014 dello 0,1%.

Assicurazione malattia

Aumento dei premi di cassa malati: nel 2020, il premio medio dell’assicurazione obbligatoria per le cure medico-sanitarie aumenterà dello 0,2%, raggiungendo i 315,14 franchi. Dieci cantoni (AG, BE, BS, LU, SH, SO, SO, SZ, VD ZG e ZH) hanno fatto registrare una diminuzione, cinque (AR, GR, NE, TI e VS) un aumento superiore all’1,5% mentre nei restanti undici Cantoni l’aumento è stato compreso tra lo 0 e l’1,5%.

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