Colpi di diritto
Licenziamento immediato senza giusti motivi alle FFS
Gilberto lavora alle FFS dal 1990. Nel mese di dicembre 2017 arriva il fulmine a ciel sereno! I suoi superiori gli rimproverano di imbrogliare sulla registrazione delle sue ore di lavoro e di pausa, in base alle osservazioni dei suoi colleghi durante alcune settimane. Gli viene comunicato che l’azienda intende risolvere il rapporto di lavoro con effetto immediato. Gilberto riconosce i fatti, ma propone diverse misure alternative per evitare il licenziamento. Tuttavia le FFS confermano la loro decisione, motivandola con la rottura insanabile del rapporto di fiducia.
Gilberto, che si è rivolto alla protezione giuridica del SEV per la sua difesa, ritiene che i motivi addotti non sono sufficienti per giustificare un licenziamento immediato. Lo si accusa di avere falsificato per diversi mesi il suo conteggio delle ore, ma non esiste alcuna prova concreta fatta eccezione per il periodo compreso tra novembre e metà dicembre. Inoltre, tra le altre ragioni, le FFS non hanno tenuto conto dei suoi 27 anni di anzianità, né dei buoni rapporti di valutazione. Viene quindi interposto ricorso al Tribunale amministrativo di San Gallo.
Il tribunale menziona innanzitutto il fatto, che la risoluzione immediata per motivi giustificati è una misura eccezionale che deve essere ammessa in modo restrittivo. Solo una mancanza particolarmente grave (o ripetuta nonostante un avvertimento) giustifica una simile sanzione. Inoltre devono essere prese in considerazione le circostanze concrete del caso. In definitiva l’onere della prova dei motivi giustificati incombe al datore di lavoro.
In seguito il tribunale fa riferimento al concetto di obbligo generale di diligenza e di fedeltà degli impiegati FFS, che riguarda essenzialmente l’obbligo di svolgere i propri compiti con cura, al meglio degli interessi del datore di lavoro e di astenersi da ogni comportamento inadeguato o disonesto.
Nel caso specifico il tribunale ha infine ricordato che le FFS non avevano presentato la prova che Gilberto avesse imbrogliato in un periodo precedente al 7 novembre 2017. Inoltre durante la sua formazione non gli era stata data alcuna informazione specifica sulle possibili conseguenze di simili infrazioni. Peraltro Gilberto, che aveva lavorato per oltre 27 anni presso le FFS, era irreprensibile nell’ambito delle sue attività. Non occupava una funzione di quadro, con numerose responsabilità e la sua età al momento dei fatti lo metteva maggiormente in difficoltà rispetto a una persona più giovane che ha la possibilità di trovare facilmente un altro impiego. In aggiunta il superiore di Gilberto avrebbe dovuto discutere direttamente con lui, anziché farlo sorvegliare da due suoi colleghi per più di un mese. Il tribunale ha considerato inadeguato questo modo di procedere. Un avvertimento avrebbe sicuramente permesso di porre fine agli atti illeciti di Gilberto.
In conclusione, il tribunale ritiene che un licenziamento ordinario sarebbe stato più consono alle circostanze. Le FFS non hanno pertanto rispettato il principio di proporzionalità. La risoluzione immediata del rapporto di lavoro è stata decisa in assenza di motivi giustificati.
Grazie all’intervento del SEV, Gilberto riceverà quindi il salario per il termine di licenziamento ordinario e le FFS sono inoltre condannate a versargli un’indennità equivalente a tre mesi di salario.
Protezione giuridica SEV