Colpi di diritto
Cambiamento di contratto di lavoro
Daniela (nome conosciuto alla redazione), 50 anni, si rivolge alla protezione giuridica SEV e spiega piuttosto turbata al telefono che cosa le è successo sul posto di lavoro. Da quasi venti anni lavora a tempo pieno come impiegata delle pulizie di una ditta privata. Ha sempre svolto le sue mansioni, che apprezza molto, in modo impeccabile e con piena soddisfazione del datore di lavoro. Proprio alla vigilia delle vacanze, qualche minuto prima di finire il turno è stata convocata senza preavviso nell’ufficio del suo capo. Quest’ultimo le ha comunicato che per ragioni organizzative l’azienda si vede costretta a ridurre il grado di occupazione di Daniela dal 100% al 60%, ovviamente con un taglio del salario. Qualora lei non fosse d’accordo con la modifica, il datore di lavoro si vedrebbe costretto a sciogliere il rapporto di impiego, rispettando il termine di disdetta di tre mesi. Daniela si sente comprensibilmente trattata male, visto poi che la ditta, solo alcuni giorni prima, ha assunto due giovani collaboratrici come impiegate di pulizia supplementari, pure loro a tempo pieno. A lei questo lavoro serve, la paga al 60% non sarebbe sufficiente per continuare a vivere decorosamente. È ammissibile il modo di procedere del datore di lavoro e quali possibilità ha Daniela in questo caso?
Quando un datore di lavoro decide di modificare unilateralmente il rapporto di lavoro e al contempo minaccia il dipendente con la disdetta, qualora lo stesso non accettasse il peggioramento delle condizioni d’impiego, si tratta di una cosiddetta disdetta sotto riserva di modifica. Secondo la dottrina e la giurisprudenza, la disdetta sotto riserva di modifica attuata per dare una nuova forma alle condizioni d’impiego è fondamentalmente ammessa e valida.
Questo purché le condizioni d’impiego meno favorevoli non vengano messe in vigore con effetto immediato bensì solo alla scadenza del termine di disdetta. A certe condizioni, tuttavia, una disdetta sotto riserva di modifica può anche essere abusiva. Il Tribunale federale considera abusiva una simile disdetta se la stessa viene utilizzata come strumento di pressione per attuare una modifica del contratto onerosa per il lavoratore, non oggettivamente giustificata. Una disdetta sotto riserva di modifica non è giustificata oggettivamente, secondo il TF, in particolare quando per un cambiamento delle condizioni di lavoro non vi sono motivi economici o legati al mercato.
La prova che la disdetta sotto riserva di modifica non avviene per motivi economici o legati al mercato incombe a Daniela. Fornire questa prova è, naturalmente, piuttosto difficile. D’altra parte, nel caso in giudizio sarà altrettanto difficile per il datore di lavoro far credere al giudice che ha effettivamente dovuto fare ricorso a una disdetta sotto riserva di modifica spinto da una logica di economia aziendale o da ragioni di mercato, dal momento che quasi contemporaneamente ha creato due nuovi posti a tempo pieno, occupandoli con giovani lavoratrici. Tuttavia, anche se Daniela fosse in grado di fornire la prova che la disdetta è abusiva, il giudice non la annullerebbe. Daniela può opporsi alla modifica contrattuale, il rapporto di lavoro avrà tuttavia fine alla scadenza del termine di disdetta, sebbene la corte riconosca l’abusività. Sul datore di lavoro incombe in ogni caso la minaccia di dover pagare a Daniela, come sanzione, fino a sei mesi di salario.
Ricapitolando, possiamo dire che modifiche unilaterali del contratto di lavoro privato sono ammissibili rispettando il termine di disdetta. Quando non vi siano ragioni oggettive, in particolare economiche, che motivano una modifica del contratto, sul datore di lavoro incombe una sanzione a causa dell’abusività. Ciononostante la disdetta non sarà annullata.
Daniela ha quindi la possibilità di accettare la disdetta sotto riserva di modifica e, alla scadenza del termine di disdetta, di continuare a lavorare per l’attuale datore di lavoro con un grado di occupazione e un salario ridotti. Viceversa, se vuole, può opporsi alla modifica e ricorrere alla giustizia.
Secondo il diritto delle assicurazioni sociali, va nondimeno osservato che in caso di rifiuto della modifica contrattuale Daniela dovrà attendersi giorni di sospensione dal diritto causa disoccupazione per colpa propria.
Servizio giuridico del SEV