Colpi di diritto
Il principio di proporzionalità
Quello della proporzionalità è il principio secondo cui ogni provvedimento, per esempio una sanzione, debba essere supportato da una base legale, adeguato all’obiettivo da raggiungere e ragionevolmente esigibile. Qualora vi fossero più sanzioni possibili, si dovrà adottare quella più moderata.
Oggi fa un caldo esagerato ... un lamento di grande attualità di questi giorni. Ma, esagerato rispetto a cosa? Se lo paragoniamo a quello dell’estate del 2003, potremmo ritenerlo normale. Se poi lo paragoniamo all’inverno, ci sembrerà di vivere in un forno. Se a giudicare sarà ognuno di noi, avremo migliaia di pareri diversi.
Così, a essere esagerato, o sproporzionato può essere il salario di un CEO, oppure ancora una multa. Sono affermazioni fatte correntemente, ma sino a che punto sono corrette?
Nel diritto si applica il principio di proporzionalità
Il principio di proporzionalità consiste nel rispetto dell’ equilibrio tra gli obiettivi perseguiti ed i mezzi utilizzati e limita nella misura più ridotta possibile gli effetti che possono prodursi sulla sfera giuridica dei destinatari di un provvedimento. Questo principio è una delle basi vincolanti del diritto pubblico, sul quale si base anche il CCL FFS, ma va osservato anche nel diritto privato e quindi da tutti i contratti di lavoro basati sul codice delle obbligazioni.
Un concetto relativo
La proporzionalità di un’azione, un provvedimento o una sanzione deve essere verificata in rapporto a questo equilibrio e l’esito di questa valutazione può dipendere dal rigore con il quale si pone la domanda, rispettivamente è stato strutturato il sistema nell’ambito del quale il provvedimento é stato deciso. Per evitare quindi discussioni interminabili, occorre definire un’unità di misura.
Nel nostro esempio del caldo, possiamo rifarci al valore medio rilevato dalle statistiche per le nostre latitudini. Queste considerazioni meteorologiche sono però poco utili sul mondo del lavoro, dove devono essere applicate le leggi, l’esperienza, la ragionevolezza e, soprattutto, l’equilibrio tra l’azione da giudicare e l’obiettivo perseguito.
Per risultare proporzionato, un provvedimento deve quindi ...
… essere in primo luogo lecito: un provvedimento disciplinare può essere adottato nella misura in cui è previsto da una disposizione che lo legittima. Se, per esempio, un licenziamento deve essere preceduto da un avvertimento e questo non è stato impartito, il licenziamento non è proporzionale.
… adeguato al raggiungimento dell’obiettivo perseguito. Provvedimenti inadeguati non possono essere ritenuti proporzionali. Basti pensare, per esempio, a disposizioni di sicurezza che non aumentano il livello di sicurezza, oppure a direttive sul tempo di lavoro che non portano ad aumenti di produttività o che sollecitano collaboratrici e collaboratori oltre i limiti dati dal loro grado di impiego.
… essere ragionevolmente esigibile: il diritto del datore di lavoro di impartire istruzioni e il fatto che l’istruzione impartita sia idonea a raggiungere l’obiettivo perseguito non bastano per rendere il provvedimento proporzionale. Occorre infatti anche che il provvedimento sia ragionevolmente esigibile dal lavoratore. Per esempio, la proporzionalità di una richiesta di svolgere lavori di contabilità durante il fine settimana emessa il venerdì, non può essere considerata proporzionale solo per il fatto che permetterebbe di evadere questi lavori in un breve lasso di tempo.
La verifica della proporzionalità consiste appunto in una valutazione all’interno di un sistema ben definito e può quindi portare alla conclusione che quello che a prima vista appariva esagerato o sproporzionato, in realtà non venga giudicato tale.
È quindi materia per i giuristi, per affrontare la quale la protezione giuridica del SEV può dare senz’altro una mano.
Team protezione giuridica SEV