incidente ferroviario con un morto

Alla ricerca del colpevole

I ferrovieri, specialmente quelli che rivestono funzioni di sicurezza, sono consapevoli delle responsabilità e dei rischi della loro professione. Anche per questo, molti di loro sono membri del SEV: sanno infatti che, se coinvolti in un procedimento penale a seguito di un incidente ferroviario, possono contare sul sostegno dei professionisti del loro sindacato o di un avvocato di fi - ducia del SEV.

Molti ricorderanno il grave incidente di Zurigo-Oerlikon dell’ottobre 2003, quando il Regioexpress Zurigo-Costanza non è riuscito a frenare tempestivamente in stazione a Oerlikon, andando a urtare di striscio contro il treno diretto Sciaffusa-Zurigo. Le conseguenze sono state un morto, diversi feriti e danni ingenti.

INFO

Il team di assistenza giuridica SEV raccomanda a colleghe e colleghi che potrebbero essere coinvolti da un procedimento penale a seguito di un incidente ferroviario di:

  • inoltrare subito una richiesta di assistenza giuridica professionale;
  • mettere immediatamente a disposizione del segretario SEV o del legale incaricato dal sindacato il rapporto d’inchiesta del SII.

Il procedimento penale ha coinvolto diversi colleghi e il SEV ha perciò incaricato alcuni suoi avvocati di difenderli. Dopo i primi accertamenti, il ministero pubblico ha abbandonato tutti i procedimenti, non avendo potuto dimostrare alcun nesso causale nel comportamento dei colleghi, salvo uno. I nostri avvocati hanno così dimostrato di saper fare un buon lavoro già in questa fase premilinare.

Il processo

Il procuratore pubblico si è convinto di aver trovato il responsabile nella persona del conduttore ed ha perciò promosso l’accusa nei suoi confronti. Durante il dibattito davanti al tribunale distrettuale, è stato costatato che il procuratore si era basato essenzialmente sul rapporto del servizio d’inchiesta sugli infortuni dei trasporti pubblici (SII) per dimostrare che era stato l’agire del conduttore a provocare l’incidente (i giuristi parlano in simili casi di responsabilità causale).

Tuttavia, questi rapporti precisano nella loro introduzione che non devono servire ad individuare colpevoli, ma a fornire alle imprese raccomandazioni per migliorare la sicurezza.

Nel dibattito, l’avvocato di fiducia del SEV ha demolito questo rapporto, evidenziandone le diverse contraddizioni, le supposizioni su cui era basato ed altre lacune, concludendo la sua arringa con la richiesta di assoluzione del conduttore.

La sentenza del giudice, pur riscontrando un comportamento negligente in un momento particolare, ha concluso che non c’era un nesso di causalità adeguato con l’incidente. In altre parole, non è possibile escludere che l’incidente si sarebbe potuto verificare ugualmente. Il conduttore è stato perciò assolto.

La motivazione orale della sentenza presentava però alcune imprecisioni, che sono state riprese anche in quella scritta e ciò ha indotto il ministero pubblico a presentare ricorso al tribunale d’appello, anche perché convinto della necessità di individuare un colpevole per questo incidente.

Il processo d’appello

Alcuni giorni or sono, il nostro collega, accompagnato dal suo avvocato, da un gruppo di colleghe e colleghi, dal suo superiore diretto e da alcuni rappresentanti del segretariato SEV, si è presentato davanti al tribunale d’appello del canton Zurigo. Come già nel primo processo, il procuratore ha fondato le sue accuse sul rapporto del SII, di cui l’avvocato difensore ha ribadito le lacune per giungere alla conclusione che singole constatazioni del rapporto erano sbagliate, o potevano al massimo essere considerate supposizioni. Nelle motivazioni della sentenza, i giudici hanno seguito le tesi dell’avvocato difensore, mentre il presidente del tribunale ha definito questo rapporto addirittura «poco scientifico». Il tribunale d’appello ha perciò confermato l’assoluzione già decretata in prima istanza.

Non resta che auspicare che il ministero pubblico si faccia una ragione dell’impossibilità di accertare le responsabilità in questo caso, rinunciando a presentare ricorso al tribunale federale. Per il conduttore messo in stato d’accusa si concluderebbe così un periodo estremamente pesante, durato quasi sei anni.

René Windlin, protezione giuridica SEV

Il ruolo delle FFS: L’orario prima della sicurezza?

Sia nel primo processo, sia in quello d’appello, si è discusso anche del comportamento o la corresponsabilità delle FFS. In concreto, si è discusso il momento in cui, dopo la partenza del treno, il macchinista deve eseguire la cosiddetta «verifica dell’efficacia del freno». I rubinetti del freno tra la prima e la seconda vettura del Regioexpress erano chiusi. Di conseguenza otto carrozze su nove non frenavano, a dispetto della prova freno eseguita in fase di preparazione. Il macchinista se ne è reso conto troppo tardi, in quanto nel 2003 vigeva ancora la regola che la verifica dell’efficacia del freno dovesse essere svolta solo dopo aver superato la zona a maggior densità di circolazione, nella fattispecie a Oerlikon o Dietikon. Solo dopo l’incidente si è introdotta la disposizione di svolgere questa verifica immediatamente dopo la partenza, prassi che è però nel frattempo, stando a quanto ha scritto il «Tages Anzeiger» il 5 giugno sulla base di dichiarazioni di macchinisti, di nuovo stata allentata. L’avvocato del SEV ha criticato come le FFS antepongano il rispetto dell’orario alla sicurezza, rimproverando loro «di non aver imparato niente e aver dimenticato gli insegnamenti dell’incidente». Il portavoce delle FFS, Daniele Pallecchi, ha smentito categoricamente queste affermazioni: «la sicurezza ha la massima priorità e la verifica del freno deve essere svolta subito dopo la partenza, evitando solo possibilmente la fase di circolazione sugli scambi».

Rw/Gi