Colpi di diritto

I diritti nel procedimento penale

Mentre eseguiva il controllo dei biglietti, di punto in bianco l’agente del treno Z. è stato aggredito da un viaggiatore. Oltre alla rottura del setto nasale, ha subito graffi e contusioni nella zona del viso, che hanno richiesto ripetute visite mediche e un’operazione. Dopo due mesi di totale e uno di parziale incapacità al lavoro, alla fine Z. ha potuto riprendere la sua attività di accompagnamento dei treni.

Il concetto di vittima

Il Codice di diritto processuale penale svizzero definisce chiaramente chi assume quale ruolo in un procedimento penale. Nel caso di una persona direttamente coinvolta in un reato si distingue fra «danneggiato» in linea generale e «vittima» in particolare. Ai sensi del codice di procedura penale svizzero è una vittima solo il danneggiato che a causa del reato è stato direttamente leso nella sua integrità fisica, sessuale o psichica (art. 116 cpv. 1 CPP). Come parte lesa qualificata, solo alla vittima spettano determinati diritti procedurali che vanno oltre quelli riservati al danneggiato nell’ambito del processo penale.

Diritto di essere informato

Vari diritti di informazione devono permettere alla vittima di orientarsi e di tutelare penalmente i propri giustificati interessi. La polizia e il pubblico ministero devono informare compiutamente la vittima in merito ai suoi diritti e obblighi nel procedimento. Questo obbligo di informare include in particolare l’indicazione dell’indirizzo e dei compiti dei consultori per le vittime di reati, come pure la facoltà di partecipare come accusatore privato. Nella pratica questo avviene per mezzo di corrispondenti moduli. Se la vittima dichiara di voler partecipare al procedimento (accusa privata), ha diritto di consultare gli atti procedurali. Indipendentemente dal fatto che si costituisca come accusatore privato, la vittima è inoltre autorizzata ad essere informata in merito alla disposizione e alla revoca della detenzione preventiva o di sicurezza o su un’eventuale fuga dell’accusato. La sospensione del procedimento penale o l’emanazione di un decreto penale sono comunicate d’ufficio alla vittima.

Diritto a misure di protezione

La vittima non deve essere disturbata inutilmente dal processo penale. Per tale ragione, le autorità evitano di fare incontrare direttamente la vittima e l’imputato, se la vittima lo domanda. Un confronto (presenza fisica nel medesimo locale) può essere ordinato se il diritto dell’imputato di essere sentito non può essere garantito in altro modo o se un interesse preponderante del perseguimento penale lo esige imperativamente. La vittima ha il diritto di farsi accompagnare da una persona di fiducia durante tutti gli atti procedurali. Il diritto di essere accompagnato vale in tutte le fasi del procedimento penale e per tutti gli atti procedurali. Oltre alla persona di fiducia, la vittima può anche farsi accompagnare da un patrocinatore. La persona di fiducia ha il compito di sostenere la vittima in particolare per gli aspetti psicosociali, il patrocinatore la deve consigliare in relazione con i suoi diritti procedurali.

Diritti di partecipazione

Se intende partecipare attivamente al procedimento penale (dopo essersi costituita come accusatore privato), la vittima lo deve dichiarare all’autorità di perseguimento penale al più tardi alla conclusione della procedura preliminare. Come accusatore privato, la vittima diventa parte nel procedimento e beneficia di vari diritti (quello ad esempio di consultare gli atti, di partecipare nell’assunzione delle prove, di chiedere l’ammissione delle prove o di far valere i rimedi giuridici). Essa può inoltre richiedere il perseguimento e la condanna del responsabile del reato (la cosiddetta azione penale), pretendere la rifusione dei danni o far valere una riparazione del torto morale (azione civile) e beneficia al riguardo di una procedura semplificata e vantaggiosa.

Il team protezione giuridica SEV vi sostiene

L’aggressione contro Z. non lo ha colpito solo fisicamente ma, come padre di famiglia, ha avuto anche conseguenze finanziare. Con l’aiuto dell’assistenza giuridica professionale del SEV, nel procedimento penale in corso egli intende promuovere un’azione civile e chiedere all’accusato la rifusione dei danni per le indennità non percepite come pure un’adeguata riparazione per il torto subito.

Team di protezione giuridica SEV