colpi di diritto
FFS e minaccia di licenziamento
Il collega X è uno dei 400 dipendenti FFS che dovrebbe cambiare posto di lavoro nell’ambito del progetto «sviluppo del traffico viaggiatori» (WEP). Anche se la prospettiva non lo entusiasma, riempie celermente il modulo con le scelte sulle possibili opzioni di funzione e luogo di lavoro. In seguito riceve dal suo superiore la comunicazione scritta della soppressione del suo posto attuale e di nomina al nuovo posto, che però non corrisponde alle caratteristiche da lui indicate come prima priorità. Non essendo soddisfatto, preferirebbe non firmare l’accordo, se non fosse per la frase con la quale le FFS precisano che un rifiuto o un ritardo nell’ accettazione porterebbero alla disdetta del rapporto di lavoro. Il collega si rivolge quindi al SEV per sapere se le FFS potrebbero effettivamente arrivare sino a questo punto.
Qui gli viene risposto che la mancata sottoscrizione di questa offerta non può portare direttamente al licenziamento. L’articolo 174 del CCL precisa che un rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto «per motivi oggettivi sufficienti, tra cui in particolare: a. (...) b. (...) c. (...) d. mancanza di disponibilità a svolgere un altro lavoro ragionevolmente esigibile; e. (...) f. gravi cause economiche o d’esercizio laddove le FFS non siano in grado di offrire alla collaboratrice o al collaboratore un altro lavoro adeguato».
In questo caso potrebbero entrare in linea di conto solo i motivi precisati dalle lettere d oppure f. Quale «mancanza di disponibilità a svolgere un altro lavoro ragionevolmente esigibile» bisogna tuttavia intendere un reiterato rifiuto dell’interessato/a di svolgere attività differenti da quelle riprese dalla descrizione del posto di lavoro. In questo caso, il licenziamento deve essere preceduto da altri provvedimenti del diritto del lavoro, in particolare dalla minaccia di licenziamento.
Un licenziamento in base alla lettera f «gravi cause economiche o d’esercizio» è pensabile solo nella remota ipotesi in cui l’occupazione della o del dipendente interessato genererebbe costi elevati e imprevisti, oppure non fosse possibile pensare di collaborare con lui o lei. Queste eventualità non si riferiscono quindi al nostro caso, che riguarda la perdita del posto di lavoro a seguito di progetti di riorganizzazione e di razionalizzazione. Per questi casi, il CCL FFS prevede gli articoli 162 – 167 e l’appendice 8 che regolano l’accesso al Nuovo orientamento professionale per dipendenti che al momento della soppressione del posto di lavoro sono impiegati presso le FFS da almeno quattro anni. Per i dipendenti oltre i 58 anni, l’appendice 8 prevede che restino alle divisioni o ai settori centrali.
La lettera f non comprende quindi il rifiuto di un posto di lavoro adeguato. Un licenziamento per questo motivo può avvenire solo in base all’articolo 166 del CCL, che tuttavia è applicabile solo dopo il passaggio al Nuovo orientamento professionale, che nel caso di X non è avvenuto.
Ciononostante, la situazione per il collega resta estremamente spiacevole. L’eventuale firma dell’accordo non gli indica chiaramente quale contratto riceverà, poiché le FFS precisano che: «accettando, lei accoglie l’offerta di contratto, con riserva di un contenuto del contratto di lavoro sostanzialmente diverso.» Nemmeno questa clausola è accettabile dal punto di vista legale. Il SEV raccomanda pertanto a X di firmare l’accordo solo al momento in cui questo inaccettabile passaggio è stato stralciato, come pure quello con il riferimento alla disdetta del rapporto di lavoro e gli comunica la propria disponibilità per un colloquio, eventualmente anche con il superiore.