Colpi di diritto
Le disgrazie non vengono mai da sole
Nonostante fosse ridiventato valido al lavoro nella misura del 100% in altre funzioni e accompagnato dai servizi di reintegrazione, non è stato possibile trovargli un altro impiego.
Scaduto il periodo Gregor, alla vigilia del suo 49esimo compleanno, è così stato licenziato e nemmeno l’intervento della protezione giuridica del SEV ha potuto evitarlo.
Gregor è stato particolarmente sfortunato: se, alla scadenza del periodo di garanzia, avesse già superato i 50 anni, sarebbe rientrato nei parametri per il riconoscimento di un’invalidità professionale, secondo la quale la CP FFS gli avrebbe dovuto riconoscere una pensione temporanea di invalidità e una rendita sostitutiva AI, fatturando i costi di questa soluzione alla rispettiva unità organizzativa del
Gregor ha perciò dovuto accontentarsi dell’indennità di partenza che, nel suo caso, corrispondeva a 12 salari mensili.
Per permettere di utilizzare integralmente il periodo di due anni per condurre a termine il processo di reintegrazione, il CCL FFS prevede che il periodo di retribuzione garantita termini in ogni caso dopo due anni, anche nel caso in cui il periodo di disdetta del rapporto di lavoro non fosse concluso.
Quando Gregor si è rivolto all’Ufficio regionale di collocamento (URC) per avere un sostegno e ricevere l’indennità di disoccupazione si è visto recapitare una decisione in cui gli si comunicava che per i quattro mesi mancanti alla scadenza del termine di disdetta non avrebbe ricevuto alcuna indennità, in quanto riceveva comunque l’indennità di partenza che corrispondeva allo stipendio. Gregor si è quindi nuovamente rivolto alla protezione giuridica del SEV, che ha inoltrato ricorso, accolto in pieno dall’istanza cantonale competente. Quest’ultima ha così statuito che, di fatto, la disoccupazione iniziava con il termine del periodo di garanzia di stipendio e che l’indennità di partenza, essendo inferiore al limite minimo previsto, non potesse essere considerata in deduzione del
Ancora durante il periodo di impiego presso le FFS, Gregor aveva seguito una riqualifica quale collaboratore tecnico a progetti, svolgendo anche un periodo di pratica presso la «Lift SAgl» (nome fittizio). In seguito, la Lift Sagl gli ha sottoposto una proposta d’impiego definitivo, però non in quanto collaboratore di progetto, ma quale montatore sui cantieri. Gregor si è pertanto visto obbligato a respingere questo proposta, non essendo in grado si svolgere il lavoro richiesto, in quanto sofferente di vertigini. La posizione di Gregor è stata nuovamente sanzionata da una decisione della cassa disoccupazione, in cui si sosteneva che, essendo lui valido al lavoro in misura completa, aveva infranto l’obbligo di impegnarsi per contenere le conseguenze. Un’infrazione grave al punto da portare alla sospensione di 31 giorni dell’indennità di disoccupazione.
La protezione giuridica SEV ha quindi inoltrato un nuovo ricorso, che è
Il caso di Gregor fa riflettere sul fatto che né il Management della salute FFS, né l’AI e neppure l’URC sono stati in grado di procurare una nuova
Noi speriamo proprio che possa finalmente trovare un nuovo posto di lavoro, evitando quindi di ritrovarsi confrontato con il termine delle indennità di disoccupazione.
Il SEV non è riuscito a evitargli il licenziamento. Il suo intervento è stato tuttavia utile in due occasioni, per correggere decisioni dell’assicurazione disoccupazione che lo avrebbero, ingiustamente, ulteriormente penalizzato.