Colpi di diritto
Congedo pagato in caso di malattia di un figlio
I bambini malati non possono andare all’asilo, né a scuola. Si dovrebbe trattare di una constatazione evidente, ma essa dà comunque spesso adito a discussioni.
Se entrambi i genitori lavorano, sorgono infatti difficoltà immediate. A volte è impossibile trovare in tempi brevi una persona in grado di dare un colpo di mano. Beato quindi chi ha la fortuna di poter contare su di un datore di lavoro comprensivo.
Una richiesta di assistenza giuridica che abbiamo ricevuto dimostra come nemmeno presso le FFS si possa essere certi di contare sul sostegno o anche solo sulla comprensione per questi problemi.
Un padre di famiglia deve restare a casa in quanto il figlio é a letto con la febbre e non ha potuto trovare qualcuno che lo curi. Egli informa quindi il datore di lavoro, come da prassi.
Le FFS gli comunicano di concedere il giorno di congedo speciale pagato solo a titolo eccezionale, motivando la loro posizione con la considerazione che i bambini piccoli sono spesso soggetti a febbre e che questa non può quindi essere considerata una malattia improvvisa ed inaspettata. L’articolo 5f dell’ appendice 6 del CCL (vedi riquadro) non risulterebbe di conseguenza applicabile e in futuro, in presenza di casi analoghi, le FFS non riconoscerebbero più il congedo pagato. Esse fanno anche notare che i genitori dovrebbero trovare per il futuro un’altra soluzione a questi problemi.
Nel caso specifico, il SEV non è intervenuto, dato che vi era un accordo provvisorio. Ciò non toglie però che le FFS sono obbligate in questi casi a riconoscere i giorni di congedo, tanto più che la disposizione imperativa del CCL è stata ripresa dall’articolo 324 a, cpv 1 del codice delle obbligazioni.
Dal momento che né l’insorgenza, né il tipo di malattia di un bambino possono essere previsti in anticipo, il SEV interverrà in ogni momento per richiamare le FFS e gli altri datori di lavoro alle loro responsabilità.
CCL, appendice 6, articolo 5f:
Un’assenza dovuta a motivi famigliari, come:
- cure da prestare a causa di un infortunio o una malattia improvvisa;
- presenza al letto di morte
dà diritto fino a due giorni per ogni singolo caso. Il congedo può essere prolungato di due giorni al massimo.