diritti del datore di lavoro

Dovere d’informazione e diritto al silenzio

Il rapporto di lavoro pone il lavoratore in un certo stato di dipendenza, ragion per cui i suoi dati devono essere protetti in modo particolare.

Disposizioni in materia sono contenute nella legge sulla protezione dei dati, nel Codice delle Obbligazioni e nei rispettivi contratti collettivi di lavoro.

In linea di principio, il datore di lavoro può raccogliere dati, e quindi porre domande, che sono in relazione con l’idoneità del lavoratore a svolgere il proprio lavoro oppure per applicare il contratto di lavoro. Le domande sulla propria persona, la formazione, i datori di lavoro precedenti, gli esami superati e le esperienze fatte necessitano di una risposta veritiera. Non sono per contro permesse domande sull’appartenza religiosa, gli orientamenti sessuali o politici, l’impiego del tempo libero e simili e non è quindi necessario rispondervi.

Un aspetto particolare è costituito dalle domande sullo stato di salute, alle quali non si deve rispondere qualora riguardino aspetti che non infl uiscono sulla capacità lavorativa (per esempio, vecchie ferite prive di conseguenze). Invece, vanno comunicati aspetti che incidono sul lavoro, come allergie, dolori e abitudini di consumo, per esempio nel caso di dolori alla schiena per chi deve svolgere lavori pesanti, oppure allergie ai detersivi per collaboratori della pulizia, oppure ancora problemi di dipendenza per lo svolgimento di compiti di sicurezza. Lo stesso principio è applicabile per le gravidanze: una lavoratrice addetta a lavori pesanti è tenuta a comunicarla, una collaboratrice di servizi amministrativi no, almeno sino a quando non si affronta il discorso del congedo maternità e degli assegni per i fi gli.

Infortunio e malattia

Il dovere d’informazione in caso di infortunio o malattia di lunga durata costituisce poi un altro caso particolare: per principio, il lavoratore deve produrre un certifi - cato medico che indichi la durata dell’assenza e il grado di incapacità al lavoro. Non vi è per contro un dovere di indicare la diagnosi. Un’eventuale procura che permetta al datore di lavoro di contattare il medico curante comprende solo il diritto di discutere della durata, del grado dell’incapacità lavorativa e le eventuali limitazioni rispetto all’attività attuale. Non è quindi possibile richiedere informazioni su malattie precedenti o altre malattie che non intaccano la capacità lavorativa. La procura può inoltre essere revocata in ogni momento, comprese le procure rilasciate al datore di lavoro per contattare la Suva o l’assicurazione invalidità.

Per contro, i dipendenti sono tenuti ad annunciare in modo veritiero problemi di salute che compromettono la capacità lavorativa, senza tuttavia specifi care la diagnosi.

Diritto di consultazione e correzione

I dipendenti hanno in ogni tempo il diritto di verifi care i propri dati presso il datore di lavoro e chiederne la correzione qualora contenessero inesattezze di fatto (per esempio, data di nascita sbagliata, dati sbagliati sulla durata di una malattia, ecc.). Il datore di lavoro è inoltre tenuto a negare l’accesso ai dati personali a terze persone e ad utilizzare i dati unicamente per questioni inerenti il rapporto di lavoro e per la durata dello stesso.

Team assistenza giuridica SEV