Colpi di diritto

L’attestato di lavoro, temasempre attuale

Chi, dopo aver concorso a un posto di lavoro, intende rientrare in una rosa più ristretta di candidati, necessita assolutamente di un «buon» attestato di lavoro. In una grande azienda con un settore HR di tipo professionale, di regola un simile attestato viene allestito «automaticamente». È però sempre meglio leggerlo attentamente, poiché a volte chiarezza e individualità fanno difetto. Gli attestati di lavoro rilasciati dalle FFS e da FFS Cargo occupano assai spesso il team della protezione giuridica del SEV.

Cosa deve contenereun attestato di lavoro

Generalità della lavoratrice, del lavoratore: nome e cognome, data di nascita, luogo o paese di attinenza, all’occorrenza stato civile. Ovviamente dev’essere indicato anche il nome dell’azienda per la quale si è lavorato, meglio ancora il reparto o la divisione e, dove ciò non risulta esplicitamente, le attività svolte. Secondo i casi può essere utile presentare con poche parole il datore di lavoro.

Indicazione della professione e della funzione

È importante citare anche la professione appresa, come ad esempio «impiegato di logistica AFC», «assistente d’ufficio CFP», eventualmente anche le specializzazioni seguite (corsi, esami SUP) e la designazione della funzione esercitata. Le attività devono essere elencate (tutte) dettagliatamente, ad esempio «consulenza telefonica alla clientela», «verifiche tecniche dei veicoli con lavoro a turni».

Fin qui, di solito, l’attestato non dà origine a contestazioni, essendo possibile far capo anche alla descrizione del posto.

Il documento deve pure includere una valutazione delle prestazioni («a nostra piena soddisfazione»), delle capacità personali («vanno messe in risalto le sue ottime nozioni delle lingue straniere sia scritte sia orali») – qui a volte le opinioni divergono. Dell’attestato fa parte anche una «nota di condotta», ad esempio «X è stato molto apprezzato dai suoi colleghi di lavoro, ha sempre tenuto un comportamento leale verso i superiori e in ogni momento è stato corretto e disponibile nei confronti dei nostri clienti».

Evitare le affermazioni negative

È possibile aggiungere qualcosa circa lo scioglimento del rapporto di lavoro, se non vi sono formulazioni negative: «Il signor X lascia la nostra ditta di sua volontà, per dedicarsi al suo perfezionamento professionale», «La signora Y ci lascia per una nuova sfida presso un’altra azienda». Di norma l’attestato si chiude con una formulazione benevola: «Ringraziamo il signor Z per tutto quanto fatto nella nostra impresa e gli auguriamo ogni bene nel suo nuovo percorso professionale.» Il documento deve essere redatto in modo da non impedire la futura «carriera».

Svariate formulazioni a prima vista neutrali o positive possono anche trasmettere messaggi negativi. Se ad esempio si dice che il rapporto di lavoro è stato sciolto di comune accordo, questo sarà letto piuttosto come un licenziamento bello e buono. Perciò, si dovrebbero pure spiegare le ragioni. Fra l’altro, oggi sono vietati i tanto temuti «codici» inseriti negli attestati.

I fatti negativi non dovrebbero essere citati, dunque non si parla di frequenti assenze per malattia, di elevate aspettative di retribuzione né di attività «inappropriate» nel tempo libero.

Quando serve un aiuto giuridico

Chi, al momento di cambiare lavoro, non è sicuro di dovere o meno accettare l’attestato di lavoro così come è stato allestito, può chiedere di esaminarlo al proprio sindacato. Prima occorre avanzare al datore di lavoro proposte di modifica giustificate e possibilmente concrete! Perciò non «esigendo» un attestato migliore, ma indicando la formulazione desiderata. Se non si arriva a un’intesa, ci si può rivolgere a un ufficio di conciliazione del tribunale del lavoro (per i rapporti di lavoro di diritto pubblico vale una procedura a sé, all’occorrenza fino al tribunale amministrativo federale). Questo passo può essere compiuto fino a cinque (!) anni dopo la fine del rapporto di lavoro, il procedimento non comporta spese.

È importante che al momento di presentarsi alla corte si sottoponga una bozza dell’attestato desiderato, poiché il giudice non ne formulerà uno così «dal nulla». Va detto inoltre che proprio i conflitti riguardanti gli attestati di lavoro sono anche quelli con una quota elevata di conciliazione.

Team protezione giuridica SEV