L’assistenza giuridica SEV è spesso sollecitata per casi di reintegrazione professionale.
Reintegrazione FFS: diritti e doveri
Tutti possiamo essere vittime di infortunio o malattia e a volte queste fasi durano a lungo, tanto da rendere necessario un processo di reintegrazione nel mondo del lavoro.
Presso le FFS, questo è regolato dagli articoli 124–140 del CCL (dal 125 nel CCL FFS Cargo). Presso le ITC vigono altre regole.
Cosa si deve intendere come reintegrazione?
In caso di incertezza sulle possibilità e le modalità con quali si potrà riprendere il lavoro per problemi di salute, entro tre mesi dalla loro insorgenza viene emessa una garanzia salariale di due anni. Questa fa le veci dell’indennità giornaliera dell’assicurazione malattia o infortunio e copre per il primo anno il 100 % dello stipendio base senza indennità. Nel secondo anno, la copertura resta del 100 % in caso di infortunio professionale, mentre viene ridotta sino ad un massimo del 10 % nei casi in cui non è possibile riprendere il lavoro in misura anche parziale. La riduzione dello stipendio è commisurata alla presenza sul tempo di presenza sul posto di lavoro e non alla prestazione.
Che scopi ha?
Durante il diritto al salario, vige una protezione dal licenziamento per motivi di salute. In questo periodo, lo scopo è di trovare un’attività adeguata allo stato di salute. Nel migliore dei casi, si riesce entro i due anni a ritornare alla propria occupazione, ma è anche possibile essere reintegrati in altri posti, se del caso tramite una nuova formazione. La priorità va al mercato interno delle FFS, ma si può trattare anche di un posto esterno. Lo scopo non può comunque essere lo scioglimento del rapporto di lavoro. Quest’ultimo provvedimento può tuttavia essere la conseguenza del processo, se non è stato possibile trovare una soluzione adeguata.
I diritti dei singoli...
In questi due anni, ognuno ha il diritto di essere assistito attivamente dal management della salute e, se necessario, dall’assicurazione invalidità o dalla Suva e ha diritto allo stipendio, indipendentemente dalla propria capacità lavorativa. Se il processo porta poi allo scioglimento del rapporto di lavoro, si ha diritto a un’indennità di uscita o alle prestazioni della cassa pensioni. L’articolo 156 del CCL FFS permette poi di concordare altre prestazioni in caso di reintegrazione esterna.
... e i suoi doveri
Da un lato occorre evitare ogni attività che possa nuocere alla salute e, d’altro lato, fare tutto ciò che possa favorire il recupero. Ciò significa in particolare dar seguito a tutte le indicazioni di medici e terapeuti e presentare tutti i certificati medici al datore di lavoro. Bisogna pure rispettare il piano di reintegrazione, collaborando quindi su tutti i provvedimenti concordati con il management della salute e con il servizio del personale. Il o la dipendente deve pure annunciarsi sui posti di lavoro ragionevolmente esigibili. Questa condizione è evidentemente una questione medica, che deve essere chiarita dal Medical Service delle FFS. Infrazioni al piano di reintegrazione possono portare a provvedimenti di diritto del lavoro, che devono però essere preceduti da un colloquio che definisca un accordo.
La reintegrazione è un processo difficile e delicato, reso a volte ancora più complesso dalle procedure di lavoro di Suva e AI e dalle inevitabili difficoltà derivanti dal contatto e dal confronto tra essere umano e medicina. Il servizio di protezione giuridica è a disposizione di colleghe e colleghi per rispondere allo loro domande e per accompagnarli in questo processo, durante il quale deve essere prestata grande attenzione alle eventuali richieste di inoltrare le proprie dimissioni oppure di sottoscrivere convenzioni di uscita.
Servizio di protezione giuridica del SEV