Angolo di diritto

Reintegrazione riuscita

L’esempio conferma l’importanza dei due anni di garanzia della retribuzione nei casi di reintegrazione. Mostra inoltre come le FFS pensino al licenziamento anche se la reintegrazione ha buone prospettive e che, a volte, hanno bisogno di una spinta per offrire un nuovo posto di lavoro.

Diese Anspruchsfrist von zwei Jahren wurde sehr wohl schriftlich mitgeteilt, ist aber irgendwie untergegangen oder wurde von unserem Kollegen aus dem Bewusstsein verdrängt. Jedenfalls bekam er einen ordentlichen Schrecken.

Unser Kollege hat eine Vereinbarung unterzeichnet, gemäss der die Zusicherung des Einsatzes und die Verlängerung der Lohnanspruchsfrist bis zum Ende der Ausbildung gewährt wird.

Dopo il diritto alla retribuzione

CCL FFS art. 140.1: Se nel corso del diritto alla retribuzione si constata un’inidoneità medica, ma la collaboratrice o il collaboratore può essere reintegrato al servizio delle FFS al più tardi alla scadenza della durata del diritto, il rapporto di lavoro verrà adeguato alla scadenza di tale diritto.

CCL FFS art. 140.2: se la collaboratrice o il collaboratore può essere reintegrato al servizio delle FFS prima della scadenza della durata del diritto e il nuovo salario, compresi l’indennità regionale e gli importi garantiti, non risulta inferiore a quello versato fino a quel momento, il rapporto di lavoro viene adeguato immediatamente.

CCL FFS art. 141.1: se la reintegrazione professionale in seno alle FFS non è possibile o non è prevedibile entro la scadenza del diritto, le FFS sciolgono il rapporto di lavoro a causa d’inidoneità medica.

F. perde il suo posto di lavoro nel montaggio binari a seguito di un infortunio. Le FFS si impegnano per una buona soluzione di reintegrazione e gli attribuiscono un’attività a termine quale responsabile del magazzino, che gli permette di acquisire una nuova qualifica professionale. F. inizia anche una formazione come specialista in logistica, ed è assistito molto bene dalle FFS. Improvvisamente, riceve però la comunicazione che avrebbe perso l’attuale posto di lavoro, essendo giunto alla scadenza del periodo di retribuzione.

Spada di Damocle trascurata

Le FFS gli avevano in effetti comunicato per iscritto l’inizio di questo periodo di due anni , ma il collega non ne aveva realizzato la portata, o l’aveva dimenticato, per cui è allarmato da questa comunicazione. Il collega firma quindi una convenzione che proroga il diritto alla retribuzione e gli garantisce un impiego sino al termine della formazione.

In un colloquio, le FFS raccomandano a F. di cercare un posto di lavoro, in quanto le riorganizzazioni in corso rendono incerte le prospettive occupazionali. F. deve però concentrarsi sulla sua formazione. Le FFS preparano una lettera di scioglimento del rapporto di lavoro, discutendola con F. nell’ambito di un colloquio che approfondisce anche gli ulteriori passi di reintegrazione. Il processo prevede infatti la possibilità, qualora non riesca a concretizzare la reintegrazione entro i due anni di diritto alla retribuzione, di sciogliere il rapporto di lavoro, passo che le FFS preparano per rispettare il termine di disdetta di sei mesi e le procedure previste dalla legge sulla procedura amministrativa (diritto di essere sentito ed emissione di una decisione formale).

Obbligo morale del datore di lavoro

A questo punto, F. si rivolge all’assistenza giuridica del SEV per evitare il licenziamento. Il SEV chiede alle FFS di rinunciare alla decisione e di reintegrare definitivamente il collega sul suo impiego attuale, dato che il peggioramento dello stato di salute deriva da un infortunio professionale, per il quale non si può addossare nessuna responsabilità a F. e che, di conseguenza, le FFS hanno una sorta di obbligo morale nei suoi confronti. Inoltre, durante il processo di reintegrazione, il collega non ha svolto un’attività qualsiasi, ma ricoperto la funzione di capo del magazzino, fornendo prestazioni molto valide, impegnandosi a fondo e contribuendo con profitto alla sua riqualifica. È dimostrato che i colleghi reintegrati in questo modo risultano particolarmente motivati e si identificano in maggior misura con l’azienda. Il SEV fa inoltre notare che nel settore della logistica vi sono regolarmente posti a concorso, per cui la reintegrazione appare certamente possibile.

Lieto fine

Le FFS hanno risposto positivamente: vista la possibilità di impiegare il collega in una nuova organizzazione, hanno rinunciato allo scioglimento del rapporto di lavoro ed elaborato un nuovo contratto di lavoro, a soddisfazione di tutti.

Team protezione giuridica SEV