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Colpi di diritto

Salario in caso di malattia

Una lavoratrice o un lavoratore che si ammala e che, di conseguenza, non può fornire la sua prestazione lavorativa, ha diritto a ricevere il proprio stipendio per un certo periodo. Ecco alcune spiegazioni sull’argomento.

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A quali condizioni la legge prevede il diritto al versamento dello stipendio in caso di malattia?

La legge prevede quattro condizioni affinché sussista il diritto al versamento dello stipendio. La prima è l’insorgenza di un impedimento al lavoro, che è considerato tale quando la persona interessata ha delle limitazioni nella sua capacità di fornire le prestazioni richieste, rispettivamente non riesce ad adempiere, o lo può fare solo in parte, ai propri obblighi lavorativi. La seconda è che l’impedimento al lavoro derivi proprio dalla malattia di cui soffre. In terzo luogo, la malattia non deve essere stata causata intenzionalmente o per negligenza. Infine, il rapporto di lavoro deve sussistere da oltre tre mesi o deve essere stato stipulato per un periodo superiore ai tre mesi.

A quest’ultima condizione è possibile derogare in sede di contratto individuale o collettivo di lavoro, definendo che il versamento dello stipendio è dovuto anche per rapporti di lavoro durati o stipulati per meno di tre mesi.

A quanto ammonta e quanto dura il versamento dello stipendio in caso di malattia?

Rispettate queste quattro condizioni, la legge prevede il principio che, per un certo periodo, venga versato lo stipendio che la persona interessata avrebbe guadagnato se fosse stata completamente abile al lavoro. La durata minima di questo periodo è determinata da scale che variano a seconda delle regioni (le più note sono quella basilese, la bernese e la zurighese) sulla base degli anni di lavoro svolti. È però possibile anche stipulare, tramite convenzione scritta, contratto normale o contratto collettivo di lavoro, una disposizione diversa dalle norme di legge, a condizione che la stessa risulti almeno equivalente per la lavoratrice o il lavoratore.

Quando questa disposizione per il versamento dello stipendio può essere ritenuta equivalente?

Il datore di lavoro ha la facoltà di garantire lui stesso il versamento dello stipendio, oppure di assicurarsi per questo rischio. In questo caso, i parametri fondamentali della soluzione assicurativa (rischi coperti, durata e ammontare della prestazione, tempo di attesa e di carenza e pagamento del premio) devono essere definiti dal contratto individuale o collettivo di lavoro. Come indicato, ogni soluzione per il versamento dello stipendio in caso di malattia, sia essa tramite un’assicurazione o meno, deve risultare equivalente. Cosa sia considerato equivalente è però controverso: secondo la giurisprudenza è sufficiente una soluzione che preveda una durata della prestazione di 720/730 giorni entro 900 giorni, che la prestazione corrisponda almeno all’80 percento dello stipendio, che si estenda anche oltre la cessazione del rapporto di lavoro e che il datore di lavoro paghi almeno la metà del premio.

Il team di protezione giuridica del SEV è a disposizione per rispondere a domande di carattere legale sul tema versamento del salario in caso di malattia.

Servizio giuridico del SEV
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