colpi di diritto
Posto di lavoro soppresso - cosa capita?
La perdita del posto di lavoro solleva anche questioni giuridiche, per affrontare le quali si può contare sul team dell’assistenza giuridica
La fine dell’anno è in genere anche il tempo delle retrospettive e delle visioni sul futuro. A volte, queste sono tutt’altro che serene, in particolare quando vi sono dubbi sul proprio posto di lavoro, a causa delle continue ristrutturazioni.
«C’est le ton qui fait la musique»
Il team di assistenza giuridica si ritrova sempre più spesso confrontato con domande inerenti la perdita del posto di lavoro, dettate non tanto da necessità di chiarimento su diritti e doveri in questi casi, quanto da reclami per i modi con cui superiori e servizi del personale hanno informato sui progetti. Constatare poi, come purtroppo succede sempre più spesso, che poco dopo l’annuncio di una ristrutturazione sul bollettino dei posti a concorso delle FFS o addirittura sugli organi di informazione esterni sia in corso una ricerca per posti di lavoro quasi identici, genera ulteriore sfiducia.
I dipendenti delle FFS toccati da ristrutturazioni non perdono il loro posto di lavoro, ma vengono ripresi dal servizio di riorientamento professionale (NOA). Durante la permanenza in questo servizio, continuano a percepire lo stesso stipendio di prima della perdita del posto di lavoro. L’annuncio della perdita deve avvenire almeno due mesi prima, durante i quali si svolge la cosiddetta fase di prevenzione, in cui hanno luogo i primi colloqui con il responsabile di NOA e che è opportuno utilizzare per riflettere sul futuro e per inviare le prime candidature interne e, se del caso, anche esterne. Il passaggio a NOA avviene al momento della soppressione effettiva del posto di lavoro e comporta la stesura di un nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Fissare le proprie priorità
Nei primi sei mesi dopo il passaggio a NOA viene sottoscritta una «intesa sulla ragionevolezza », nella quale vengono definiti i criteri di flessibilità accettabili dal singolo collaboratore, nel senso di definire i margini di manovra e le rinunce che ciascuno potrebbe accettare in riguardo a quattro parametri: salario, trasferta per andare al lavoro, struttura del tempo di lavoro (turni, lavoro notturno ecc.) e genere di attività. La definizione dei criteri permetterà di inquadrare la ricerca di un nuovo posto di lavoro.
A seconda dell’evoluzione del riorientamento professionale, i responsabili possono richiedere la revisione e l’adeguamento dei criteri, senza però poterla imporre.
Chiarire le opportunità e migliorarle
I dipendenti hanno diritto di essere sostenuti adeguatamente da NOA nella ricerca di un posto di lavoro, che devono però svolgere in prima persona. Spesso, si pone la domanda di quali provvedimenti potrebbero migliorare le proprie prospettive sul mercato del lavoro interno e/o esterno. A seconda delle circostanze, questi possono essere finanziati, totalmente o in parte, dalle FFS, le quali però a volte fanno dipendere questa prestazione dalla sottoscrizione di una convenzione di uscita.
Scioglimento del rapporto con NOA
Non appena viene trovato un nuovo posto di lavoro, il rapporto di lavoro con NOA viene sostituito da quello con la nuova unità organizzativa. La fine del rapporto di lavoro con NOA può però avere anche altre cause: il mancato impegno attivo da parte del o della dipendente del processo di riorientamento, o il rifiuto di un posto di lavoro ragionevolmente esigibile da parte delle FFS possono per esempio portare alla minaccia di licenziamento e, in seguito, al licenziamento ordinario.
Rispetto delle regole
Una riorganizzazione può in effetti anche costituire un’opportunità, a patto che vengano rispettati gli art. 171 e seguenti, nonché l’appendice 9 del CCL FFS. Accompagnando il o la collega, il team di assistenza giuridica SEV veglia sul rispetto delle regole fondamentali. Per permettere di operare in tal senso, gli interessati possono chiedere di essere accompagnati ai colloqui con NOA e di disporre del tempo di riflessione necessario.
Il CCL protegge meglio del CO
Le regole che abbiamo riassunto qui derivano dal contratto sociale sottoscritto da FFS e sindacati e sono valide per tutte le collaboratrici e collaboratori sottoposti al CCL FFS o Cargo. Coloro invece che hanno sottoscritto un contratto secondo codice delle obbligazioni (CO) non godono di questa protezione dal licenziamento. Ragione in più per non sottoscrivere a cuor leggero un simile contratto.
Purtroppo nemmeno le imprese di trasporto concessionarie, né gli altri datori di lavoro del settore privato, dispongono di una simile protezione dal licenziamento, come del resto ricordava in un contesto assolutamente inopportuno anche l’ufficio di promozione economica del canto Obvaldo sul suo sito internet: in Svizzera resta dannatamente semplice licenziare lavoratrici e lavoratori.
Team di assistenza giuridica