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Infortunio e invalidità

Il team dell’assistenza giuridica è spesso chiamato ad assistere nelle pratiche con l’assicurazione invalidità o la SUVA i membri colpiti da lunga malattia o da infortunio. Pertanto, illustriamo qui sommariamente questo processo.

Il datore di lavoro segnala l’infortunio che ha colpito il lavoratore o la lavoratrice alla Suva, la quale deve assumersi le spese di cura e versare al datore di lavoro indennità giornaliere per la durata dell’eventuale assenza. Il lavoratore continua invece a percepire lo stipendio. La Suva può anche ridurre le sue prestazioni nel caso in cui l’infortunio sia la conseguenza di una negligenza grave del lavoratore. La riduzione ha in genere effetto retroattivo, per cui il collaboratore si trova a dover rimborsare il datore di lavoro. Normalmente, la Suva termina le proprie prestazioni al momento il cui il collaboratore riprende in pieno il suo lavoro abituale.

Se le cure non permettono di migliorare le condizioni di salute e il collaboratore non può riprendere il lavoro, o lo può fare solo parzialmente, la Suva interrompe le prestazioni di cura e le indennità giornaliere e verifica il diritto ad una rendita, che può essere riconosciuta anche nel caso in cui il collaboratore non ha potuto riprendere la sua occupazione originale. L’analisi della Suva si limita alle conseguenze dell’infortunio, senza considerare ulteriori limitazioni derivanti dallo stato di salute.

Al più tardi a questo momento, il caso deve essere In caso di necessità, è utile poter contare sull’assistenza dei professionisti del SEV. annunciato anche all’ufficio cantonale dell’assicurazione invalidità. Questo annuncio deve essere fatto anche nel caso in cui l’incapacità lavorativa non dipenda da un infortunio, ma da una malattia di lunga durata. All’annuncio segue una prima fase in cui si tenta con mezzi semplici ed adeguati di conservare l’impiego, che dura circa sei mesi e termina in linea di massima con la definizione di provvedimenti professionali, di un aiuto al collocamento oppure con la verifica del diritto ad una rendita, che entra però in linea di conto solo una volta esauriti tutti i provvedimenti di reintegrazione professionale. L’ammontare della rendita non viene determinato in base al grado di incapacità lavorativa, ma dal paragone tra lo stipendio conseguito prima e quello conseguibile dopo la malattia, tenuto conto di tutte le limitazioni derivanti dallo stato di salute. Se un lavoratore ha diritto ad un rendita SUVA e una dell’AI, queste vengono limitate sulla base delle regole per la sovraindennizzazione. L’attribuzione di una rendita genera, presso la maggioranza delle casse pensioni, anche il riconoscimento di una rendita da parte di queste ultime.

Team AG