Ricorso vittorioso al tribunale delle assicurazioni sociali nei confronti della SUVA

Pareri divergenti sul ginocchio di un manovratore

Il SEV ha ottenuto una rendita parziale per un manovratore che ha perso il posto di lavoro in seguito ad un infortunio.

Tutto è iniziato da una sterza, a seguito della quale un esperto manovratore ha riportato una distorsione ad un ginocchio. Nonostante due interventi chirurgici, diversi tentativi di riprendere il lavoro hanno dovuto essere interrotti a causa del dolore, che andava ad aggiungersi alla sensazione che il ginocchio non fosse in grado di reggere alle sollecitazioni del lavoro tra i binari. Una radiografia e la visita da uno specialista hanno però dato altre indicazioni: abilità completa al lavoro e capacità di assumere, dopo una fase di reintroduzione, tutti i compiti connessi all’attività professionale. Un nuovo tentativo del collega ha però portato alla reinsorgenza dei dolori, a seguito dei quali il suo medico curante lo ha dichiarato inabile al lavoro e ha richiesto una nuova visita da uno specialista. Responso: il ginocchio non avrebbe più recuperato la stabilità di prima dell’ infortunio.

Sono poi seguiti due avvenimenti: lo scioglimento del rapporto di lavoro del manovratore per mancanza di idoneità medica e l’interruzione delle prestazioni da parte della SUVA, che lo reputava completamente abile al lavoro. L’assistenza giuridica del SEV, alla quale il collega si era rivolto, ha quindi fatto intervenire un legale. Contro il licenziamento vi era poco da fare, dato che il collega non era in grado di riprendere il suo lavoro nei binari a causa dei dolori e tutti i termini previsti dal CCL per questi casi erano ormai scaduti. Non risultava per contro accettabile la posizione della SUVA. Se le FFS erano giunte alla conclusione che le conseguenze dell’infortunio impedivano al collega di riprendere il lavoro, la SUVA doveva riconoscere le sue prestazioni, sotto forma di una rendita.

Il legale ha quindi impugnato la decisione della Suva davanti al tribunale cantonale delle assicurazioni, facendo notare come la SUVA non avesse il diritto di appoggiarsi unicamente al parere del medico di circondario in presenza di referti medici che giungevano a conclusioni diverse. Infatti, se il primo riferiva di «un ginocchio perfettamente mobile ed esente da infiammazioni e da versamenti» una successiva ed approfondita visita presso un altro medico altrettanto qualificato attestava al collega di soffrire «di un ginocchio lesionato, che gli avrebbe procurato disturbi crescenti». Una simile diagnosi evidenzia l’impossibilità di riprendere il lavoro precedente, confermando la posizione delle FFS che avevano giudicato il manovratore incapace di riprendere la sua attività.

Il tribunale ha accolto questa tesi, intimando alla SUVA il versamento di una rendita. Visite successive hanno poi determinato un’ incapacità lavorativa in ragione del 28%. Era incontestato il fatto che il collega potesse lavorare al cento percento in un’attività più leggera, che gli permettesse di muoversi su di un terreno pianeggiante ed esente da ostacoli, nonché di sedersi di tanto in tanto. La differenza tra il salario precedentemente percepito e quello teoricamente percepibile dopo l’infortunio ha portato a determinare una rendita di 1’500 franchi mensili. Il ricorso alla Suva si è quindi dimostrato necessario e giustificato.

 Team assistenza giuridica SEV