minacce di licenziamento
Intesa sugli obiettivi e minaccia di licenziamento da parte delle FFS
Intese sugli obiettivi e minacce di licenziamento vengono emesse sempre più spesso. Il procedimento viene regolato dal CCL, nei modi descritti qui sotto.
I fatti:
X è chiamato improvvisamente durante il lavoro in ufficio, dove trova il capoteam, il suo superiore e il responsabile del personale. A X viene presentato uno scritto con un invito perentorio «firmalo o lo firmo io per te». X si sente sotto grande pressione e firma quella che si rivela un’«intesa sugli obiettivi».
Intese sugli obiettivi e minacce di licenziamento vengono emesse sempre più spesso. Il procedimento viene regolato dal CCL, nei modi descritti qui sotto. Il principio più importate da tener presente è: non è necessario fi rmare subito!
Intesa sugli obiettivi (vedi CCL FFS art. 45)
Le intese sugli obiettivi sono concluse in caso di prestazioni lavorative insufficienti, oppure di comportamento insoddisfacente. Provvedimenti e obiettivi devono rifarsi a queste due circostanze e devono essere formulate nel modo più concreto possibile. L’intesa sugli obiettivi è valida al massimo per un anno. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, può essere disposto un trasferimento con adeguamento del salario oppure una minaccia di licenziamento. L’intesa sugli obiettivi deve essere oggetto di un colloquio con il collaboratore, per chiarire i motivi del comportamento e negoziarne il contenuto. Il collaboratore o la collaboratrice ha la facoltà di essere assistito da una persona di sua fi ducia. Non è necessario fi rmare immediatamente l’intesa, né è permesso insistere sulla firma immediata. Se il collaboratore o la collaboratrice rifiuta di firmare, le FFS hanno per contro la facoltà di dichiarare vincolante il raggiungimento degli obiettivi.
Minaccia di licenziamento (vedi CCL FFS art. 181)
La minaccia di licenziamento viene emessa in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, di prestazioni lavorative nettamente insufficienti o di gravi lacune di comportamento. I contenuti e la sua durata sono analoghi a quelli dell’intesa sugli obiettivi. La durata può tuttavia essere prorogata per al massimo 6 mesi in caso di assenze di lunga durata. A differenza dell’intesa sugli obiettivi, vi è facoltà di inoltrare ricorso per iscritto, debitamente motivato, alle FFS entro 10 giorni, che sarà oggetto di trattativa, alla quale il collaboratore può farsi assistere da una persona di sua fiducia. La decisione delle FFS è definitiva.
Nel caso di X, l’intervento del SEV ha portato alla revoca dell’intesa, i cui contenuti e il cui procedimento risultavano in contrasto con il CCL.