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Prolungamento del termine di congedo in seguito al servizio militare

All’inizio del mese di ottobre 2009 «K» si è annunciato all’ufficio di protezione giuridica del SEV in seguito ad un licenziamento. «K» credeva aver diritto al prolungamento del suo termine di congedo, il che era effettivamente il caso. Questo periodo di protezione è del resto anche valido in altre situazioni.

Le FFS l’hanno licenziato nel mese di luglio del 2009, rispettando un termine di congedo ordinario a fine ottobre 2009.

Dal 15 agosto al 9 settembre era al servizio dell’esercito. È in quell’occasione che un amico gli ha comunicato che il licenziamento non era valido, perché in quel momento stava svolgendo il suo servizio militare. Il termine di disdetta avrebbe dovuto, come minimo, essere prolungato. Si è così rivolto al proprio superiore che gli ha risposto – in base ad informazioni raccolte dal servizio del personale – che il licenziamento era valido e che un prolungamento del termine di congedo non entrava in linea di conto.

Periodo di prova

Secondo l’art. 336c del Codice delle obbligazioni (CO), dopo il tempo di prova, un datore di lavoro non può licenziare un salariato che, per esempio, sta compiendo il proprio servizio militare di almeno 11 giorni. Questo periodo di protezione si estende anche durante le 4 settimane prima e dopo il servizio militare. Un licenziamento pronunciato in questo lasso di tempo, non è valevole, insomma è nullo. Nel caso in cui il termine di congedo non è ancora scaduto al momento del servizio militare, questo termine di congedo è interrotto e riprende solo dopo la scadenza del periodo di protezione. Nel caso in cui i rapporti di lavoro terminano alla fine di una settimana o di un mese, allora il termine di congedo deve essere prolungato fino a quel termine. Questa regola del Diritto privato è interamente applicabile al personale delle FFS.

L’intervento del SEV

Il SEV è dunque intervenuto in forma scritta presso il servizio del personale in questione, facendo leva sulle disposizioni pertinenti del Diritto delle obbligazioni e ha chiesto che il termine di licenziamento fosse prolungato al 30 novembre 2009. È stato inoltre proposto che «K» offrisse i propri servizi a partire dalla fine del servizio militare e fino alla scadenza del termine di congedo.

Siccome il licenziamento è stato pronunciato prima della fase di protezione del licenziamento (in base al CO 336c litt a), resta comunque valido. Il servizio di protezione giuridica del SEV, ad ogni modo, non avrebbe potuto più intervenire contro il licenziamento medesimo, visto che il collega «K» si è fatto vivo solo dopo la scadenza del termine di contestazione e di ricorso.

Il servizio del personale ha tuttavia riconosciuto che la posizione del SEV era fondata. Ha così prolungato il termine di scadenza al 30 novembre 2009. Analoghe regole del gioco sono d’altronde applicabili in materia di protezione contro il licenziamento in caso di incapacità parziale o totale di lavoro, in seguito ad una malattia o a un incidente, come pure nel caso di gravidanza.

Il servizio di protezione giuridica