Nuova versione del contratto collettivo di lavoro alle BLS
Approvato all'unanimità
Il nuovo CCL BLS è stato approvato da tutti i 22 presenti ed entrerà in vigore il prossimo 1° luglio, sostituendo la versione del 2006.
Oltre ai 22 delegati del SEV, il CCL è stato approvato anche dai tre delegati di Transfair e ha ricevuto commenti positivi dagli osservatori del VSLF. Il 18 giugno, è stato approvato pure dal Consiglio di amministrazione di BLS e può pertanto entrare in vigore il prossimo 1° luglio. Potrà essere disdetto per la prima volta a fine 2012. Le trattative sono iniziate oltre un anno fa e sono state interrotte durante la procedura davanti al tribunale arbitrale, ma hanno alla fine permesso, secondo i tre segretari SEV Nick Raduner, Jérôme Hayoz e Martin Allemann, di ottenere il miglior risultato possibile.
Applicazione della sentenza orange alle BLS
Sindacati e azienda hanno trovato anche un accordo, ratificato dalla conferenza CCL e dal CdA BLS, per il riconoscimento delle indennità domenicali e notturne durante le vacanze, decretato dal tribunale federale nella citata sentenza.
L’accordo prevede che l’indennità per il periodo di vacanze venga calcolata con un coefficiente forfetario del 10% per orni collaboratore, indipendentemente dall’età e dal diritto alle vacanze.
Vi avrà diritto chi ha prestato regolarmente servizio festivo e notturno, in misura di almeno 9 mesi all’anno. Per il servizio di navigazione, le indennità devono essere state versate per almeno 5 mesi nel periodo d’esercizio che va dal 1° aprile al 31 ottobre. L’importo minimo sarà di 200 franchi.
Per il futuro
Dal 1° luglio 2009, il supplemento sarà integrato nei tassi di indennità, che passano da 13 a 14 franchi l’ora per il lavoro festivo e da 6 a 6.40 franchi per il lavoro notturno.
SEV-Info del 19 giugno/Gi
Precisazioni opportune
Il capitolo della durata del lavoro del CCL riprende le precisazioni e le denominazioni della nuova versione dell’Ordinanza alla legge federale sulla durata del lavoro (OldL), apportando alcuni miglioramenti:
>il superamento per esigenze d’esercizio di oltre 30’ della durata del lavoro prevista conterà come lavoro supplementare, il cui saldo a fine anno potrà essere riportato sul conto della durata del lavoro solo con l’accordo del diretto interessato (all. 1, art. 9) >in linea di principio, non potranno più essere attribuiti singoli giorni liberi o di compensazione (all 1, art. 21) >l’attribuzione di due giorni di compensazione senza giorni liberi e la riduzione della durata del giorno di compensazione ad al minimo 22 ore saranno possibili solo con l’accordo dell’interessato o dei suoi rappresentanti (all 1, art. 22) >viene soppressa la regola secondo la quale in caso di trasferte di servizio viene dedotto il tempo di viaggio dal domicilio al normale luogo di lavoro. L’Ufficio federale dei trasporti sostiene infatti l’interpretazione del SEV, che è però contestata dalle BLS. Esse continueranno pertanto ad applicare l’attuale regolamentazione sino al definitivo chiarimento della questione. Lo stesso varrà per la definizione del luogo di lavoro.Inoltre, sono state migliorate le indennità per lavoro domenicale e festivo (vedi riquadro), l’indennità di famiglia, le norme sulla partecipazione ed è stata tolta la connessione tra la valutazione della prestazione e la definizione del salario. La BLS tenterà nei prossimi mesi di definire nuove soluzioni per il premio di prestazioni straordinarie. IL CCL ha infine precisato la procedura di arbitrato e dell’assistenza giuridica.
Markus Fischer/Gi