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colpi di diritto

Disoccupato e anziano

Immagine: Gerd Altmann/Pixabay

Da non credere: Mirko lavora come addetto alle pulizie per una grossa impresa e proprio il giorno del suo 60° compleanno gli viene recapitata la lettera di licenziamento. Gli viene assicurato che non è colpa sua, che è l’azienda a essere costretta a ristrutturare per restare concorrenziale, viene persino indetta una festicciola in cui vengono ricordati i suoi 30 anni in azienda, gli viene consegnato un regalo, riceve molte pacche sulle spalle, ma alla fine si ritrova solo di fronte a numerose incertezze. Sua moglie non lavora e lui teme che un addetto alle pulizie sessantenne non abbia molte possibilità sul mercato del lavoro. Si vede perciò già alla fine del periodo di disoccupazione e in assistenza.

In realtà, non è detto che tutto sia così nero, poiché dal 1° luglio 2021 le persone nella situazione di Mirko possono far capo alla nuova legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (LPTD). Al di là del titolo piuttosto arido, questa legge vuole evitare alle lavoratrici e ai lavoratori anziani che hanno esaurito il diritto all’indennità di disoccupazione di dover far capo agli aiuti sociali, favorendo la loro motivazione ad accettare un nuovo posto di lavoro, qualora ne avessero la possibilità. Ma come funziona concretamente?

Le prestazioni transitorie vengono erogate dopo il compimento dei 60 anni di età, a condizione di non ricevere prestazioni di altre assicurazioni sociali (AVS, AI, LADI o altre), di essere stati assicurati all’AVS per almeno 20 anni, di cui almeno 5 dopo aver compiuto i 50 anni di età e di aver conseguito in questi anni un reddito di almeno CHF 21 510. Vi sono limiti anche per la sostanza personale, che non può superare CHF 50 000 per le persone singole e CHF 100 000 per le coppie. Possono annunciarsi per queste prestazioni tutte le persone domiciliate in Svizzera o in un paese dell’AELS o dell’UE. Allo scopo vengono designati servizi competenti. A seconda se si vive in Svizzera o in un paese dell’AELS o dell’UE, il servizio competente è quello del luogo di domicilio, o quello dell’ultimo domicilio o quello della località in cui aveva sede l’ultimo datore di lavoro. Le prestazioni transitorie sono finanziate dalla Confederazione e basate sul fabbisogno. Come avviene per le prestazioni complementari AVS o AI, esse sono calcolate individualmente in base alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili. Il calcolo viene sempre basato sul reddito della famiglia e dipende quindi anche dal guadagno del o della coniuge, rispettivamente dagli sforzi che fa per guadagnare qualcosa. Esso tiene pure conto delle spese di affitto o di alloggio. Una volta determinate, le prestazioni transitorie vengono pagate annualmente e possono raggiungere al massimo CHF 44 123 per le persone sole e CHF 66 184 per le coppie. Le spese supplementari per malattia o invalidità non sono incluse nei pagamenti annuali e vengono riconosciute sino ad un massimo di CHF 5 000 all’anno per le persone sole e fino a CHF 10 000 all’anno per le coppie.

Chi riceve le prestazioni transitorie deve continuare negli sforzi per trovare un lavoro, rimanendo iscritto a titolo volontario all’URC (Ufficio regionale di collocamento) e partecipando alle relative misure di integrazione. Deve segnalare immediatamente se si ritrova a percepire un reddito o una rendita, come pure ogni cambiamento della propria sostanza.

È chiaro che tutto ciò non ridarà a Mirko il lavoro che conosceva e apprezzava, né l’ambiente di lavoro che gli era così tanto familiare. Ma, se non altro, dal punto di vista finanziario, il suo futuro è perlomeno assicurato sino all’età ordinaria di pensionamento. Anche una volta esaurito il diritto alle indennità di disoccupazione, può mantenere l’iscrizione all’URC e beneficiare delle prestazioni transitorie. E chi lo sa se, una volta o l’altra, non possa presentarsi per Mirko una nuova opportunità.

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