passaggio a livello

Macchinista denunciato a seguito di una collisione con uno sciatore

Il 2 febbraio 2005, su di un passaggio a livello, un treno delle RhB ha investito uno sciatore. Questi ha sporto denuncia nei confronti del macchinista, sostenendo che avesse omesso il fischio di avvertimento.

Verso mezzogiorno, il macchinista L. (tutti i nomi sono modificati) ha superato la tavola di fischio che si trova a circa 200 metri da un passaggio a livello non sorvegliato e posto in una curva a sinistra priva di visibilità, dimenticando involontariamente di fischiare e continuando la sua corsa a circa 45 km/h. Giunto sul passaggio a livello, ha scorto improvvisamente un’ombra sulla sua sinistra, sentito un rumore e azionato immediatamente la frenatura rapida. Fermato il treno, sotto il veicolo di comando, sul lato sinistro, giaceva lo sciatore S., gravemente ferito.

S. faceva parte di un gruppo di quattro sciatori, condotto dalla guida alpina B., la quale si era fermata a circa 4 metri dalla croce di Sant’Andrea per richiamare l’attenzione di tre dei quattro sciatori, tra i quali S., sul pericolo del passaggio a livello. In seguito, B. ha attraversato con due sciatori il passaggio, mentre S. ha aspettato G., l’ultimo sciatore, ritardato da una precedente caduta. All’arrivo di G., S. è ripartito, «senza guardare», come ha confermato più tardi G. che ha subito visto il treno e ha gridato il nome di S., senza però riuscire ad evitare che questi venisse urtato dal treno al bacino, al braccio e alla spalla, procurandosi ferite che ancora un anno più tardi gli procuravano disturbi e limitazioni alla mobilità.

S., tramite un avvocato, ha sporto denuncia contro L. e B. per lesioni colpose e chiesto un indennizzo di 80’000 franchi e il rimborso dei danni. L., membro SEV, ha richiesto l’assistenza giuridica professionale del SEV, dalla quale ha ottenuto il patrocinio di un legale. Al termine dell’indagine penale, la procura pubblica ha emesso nell’ottobre del 2007 un atto d’accusa nei confronti di L. e B. Il processo ha poi avuto luogo il 2 luglio 2008 presso il tribunale distrettuale di Klosters.

L’avvocato del SEV ha sostenuto come S. nei secondi precedenti l’incidente avesse omesso ogni attenzione, nonostante fosse stato reso attento al passaggio a livello e avesse notato la croce di Sant’Andrea. S. è quindi partito verso il passaggio a livello da quattro metri di distanza senza controllare se arrivava un treno, contrariamente a G. che ha visto il treno sopraggiungere, avvisando anche S. Una simile imprudenza rende poco probabile che un fischio del treno, emesso 16 secondi prima e a 200 metri di distanza potesse indurre S. ad una maggior prudenza.

Il tribunale ha accolto questi argomenti, precisando nella sentenza che la causa più probabile dell’incidente fosse la responsabilità propria di S. Il fischio del treno non può sostituirsi agli obblighi di circospezione prescritti in caso di attraversamento di passaggi a livello. La sentenza precisa poi che la grave negligenza di S. non era prevedibile da L., al quale non può pertanto essere mosso alcun rimprovero a livello penale. Anche la guida è stata prosciolta. S. ha poi presentato ricorso presso il tribunale cantonale, che lo ha però respinto.

Assistenza giuridica SEV