diritto di vacanze
Vacanze scadute a fine anno?
Una domanda ricorrente al servizio di protezione giuridica SEV: durante il colloquio personale, il dirigente spiega che, per principio, le vacanze vanno godute nel corso dell’anno e solo in casi eccezionali possono essere riportare all’anno seguente, prendendole entro fine aprile. In caso contrario, decadono. È vero?
Ogni anno, si ripete la storia… Giancarlo L. e il suo superiore Carlo S. si incontrano per il colloquio personale. Giancarlo, un collaboratore diligente, sempre disponibile, quest’anno non è riuscito a prendersi tutte le vacanze, perché gli rimanevano ancora due settimane dell’anno precedente. Così, anche questa volta deve riportare all’anno seguente 10 giorni. E questo gli fa comodo, visto che ha programmato un lungo viaggio, in occasione dei suoi 30 anni di servizio.
Correttamente, Carlo S. gli fa notare che, per principio, le vacanze vanno godute nell’anno in cui maturano e possono essere riportare all’anno seguente solo in casi eccezionali. Se non vengono godute entro aprile, decadono senza nessuna compensazione.
Scadenza dopo 5 anni
Ma non è proprio così: il diritto alle vacanze può certo scadere, dato che, come qualsiasi altro diritto, sottostà ad un termine di prescrizione (5 anni dalla nascita del diritto). Ma, nella maggioranza dei casi non ci si deve preoccupare della loro scadenza, che in pratica non si verifica mai, perché le vacanze vengono godute in successione. Molti dipendenti vorrebbero effettivamente cumulare le vacanze e ce ne sono di quelli che non fanno praticamente mai vacanza. Questo induce il datore di lavoro a regolamentare la possibilità di riportare le ferie all’anno nuovo.
Il conflitto che si verifica più spesso in relazione al diritto o meno alle vacanze è a proposito del conto vacanze dell’anno precedente. In simili casi è però chiaro: il diritto alle vacanze non decade, anche se vengono godute nel terzo anno successivo. Del resto, è compito del datore di lavoro fare in modo che vengano godute nell’anno in cui maturano. Sarebbe un atteggiamento contrario alla legge, se lasciasse al dipendente la scelta se fare o meno vacanza.
Attribuzione delle vacanze
Nel caso citato, Giancarlo L. pensa al suo grande impegno per l’impresa e spiega al suo capo che vorrebbe prendersi le vacanze arretrate in un momento di calma, la prossima estate. Ma Carlo S. gli spiega che l’anno prossimo sarà dura, per via delle ristrutturazioni, la riduzione del personale e la sostituzione del sistema informatico e non accondiscende a questo desiderio. Per principio, il datore di lavoro può fissare il periodo in cui si devono prendere le vacanze, ma deve tener conto delle esigenze dei collaboratori (ad esempio, se ci sono figli in età scolastica). Inoltre, le vacanze devono poter essere pianificate e imporre di far vacanza con breve preavviso non è ammesso. E poi, si deve poter avere almeno due settimane consecutive.
Riassumendo, Giancarlo L. può riportare all’anno nuovo le sue vacanze residue. Deve però trovare con il suo capo un accomodamento, in modo da poterle effettivamente fare. Se, per motivi di esercizio, la data desiderata non andasse bene, si deve trovare un’altra soluzione, di comune accordo.
Protezione giuridica SEV