colpi di diritto

Evviva le vacanze

Tempo di vacanze, un’occasione per ricordare alcuni principi fondamentali sui diritti di base.

Oltre ai minimi legali garantiti dalla legge, la fruizione delle vacanze è regolamentata all’interno dei Contratti collettivi di lavoro o dei regolamenti del personale.

L’estate è ormai alle porte. Una buona occasione per ricordare alcune regolare basilari in materia di vacanze. Certo, non è il caso di entrare nei dettagli specifici, ecco però le principali disposizioni, senza avere la pretesa di essere esaustivi.

Nei settori sottoposti alla Legge sulla Durata del lavoro (LDL), è prescritto di diritto un minimo di 4 settimane di vacanze pagate all’anno. Lavoratori e lavoratrici di età inferiore ai 20 anni, hanno diritto a 5 settimane. A partire dall’inizio dell’anno civile, le persone che hanno compiuto 50 anni beneficiano di 5 settimane di ferie, mentre a partire dal sessantesimo anni di età, le settimane di vacanze salgono a 6. In caso di lavoro a tempo parziale, il diritto ai giorni di vacanza resta identico; semplicemente, è il giorno ad avere un valore diverso.

Oltre il minimo

Il diritto minimo che sancisce le vacanze, può essere rivisto al rialzo all’interno di un Contratto collettivo di lavoro (CCL), per es. presso le FFS 5, 6 e 7 settimane, oppure all’interno di un regolamento del personale.

Nella fruizione delle vacanze, ogni periodo di 7 giorni di vacanze, comprende un giorno di riposo pagato, rispettivamente due in caso di applicazione della settimana di 5 giorni. Le domeniche e i giorni feriali che si sovrappongono alle vacanze, non contano nelle 20 domeniche di riposo ai sensi della LDL.

Scelta del periodo

In principio, spetta al datore di lavoro fissare la data delle vacanze, ma i salariati e le salariate devono essere consultati prima di fissare il calendario. In caso di domanda, le coppie che lavorano all’interno della medesima azienda devono, se possibile, poter prendere le vacanze nello stesso periodo.

Anche se la LDL prevede che le vacanze debbano essere prese, se possibile, in una sola volta, esistono numerosi sistemi di ripartizione frutto di un’intesa tra dipendenti e aziende di trasporto (vacanze a punti, per esempio).

Il diritto alle vacanze non viene perso se non vengono prese nel corso dell’anno civile. Vengono riportate da un anno all’altro (vedi Colpi di Diritto del 16 novembre 2009).

Infortuni o malattia

Se un infortunio o una malattia si producono durante il periodo delle vacanze, il lavoratore e la lavoratrice hanno il diritto, su presentazione di un certificato medico, di recuperare i giorni di vacanza durante i quali sono stati malati.

Le vacanze vengono ridotte in casi di assenza per oltre 90 giorni in seguito a malattia, infortunio, servizio militare, servizio civile, servizio di protezione civile; vengono ridotte anche in caso di 30 giorni di congedo non pagato. Per il calcolo della riduzione, i primi 90 giorni di assenza non entrano nel computo.

Se il periodo di assenza si produce a cavallo di un cambiamento d’anno, il calcolo deve essere chiuso alla fine dell’anno e ricominciare per l’anno nuovo come se l’assenza fosse appena iniziata.

In caso di disdetta

Se il contratto di lavoro viene disdetto, il lavoratore/la lavoratrice deve in principio prendere le proprie vacanze durante il termine di congedo; se questa opzione si rivelasse impossibile, avrà diritto ad una compensazione in denaro, calcolata percentualmente in base al salario lordo (8,33% per 4 settimane all’anno, 10,64% per 5 settimane, 13,04% per 6 settimane).

Servizio di protezione giuridica del SEV