colpi di diritto
Tutto sulle ferie
Nella legislazione svizzera non esiste una definizione precisa del termine «vacanze». Secondo la dottrina e la giurisprudenza, le vacanze comprendono un numero di giorni consecutivi periodicamente ricorrenti predefiniti in cui il personale è esonerato dallo svolgimento delle proprie mansioni professionali e può riposarsi pur continuando a percepire la retribuzione.
Il personale ha diritto ad almeno quattro settimane di vacanze all’anno. A seconda dell’età, questo diritto può essere esteso a cinque o sei settimane. Nei contratti individuali o collettivi di lavoro si possono stabilire periodi di vacanza più lunghi, ma non più brevi.
Per garantire la finalità di riposo, la legge impone che debbano essere concesse almeno due settimane di vacanze consecutive. Si tratta di una prescrizione legale minima che consente di concordare anche un periodo più lungo (ma non più breve) nei contratti individuali o collettivi di lavoro. Il diritto alle vacanze che esula dalle due settimane sopracitate, può essere concesso e fruito in più periodi parziali di durata inferiore. I giorni festivi che cadono durante le vacanze vanno recuperati con giornate di riposo supplementari.
Quando prendere le vacanze
In linea di massima, è il datore di lavoro a stabilire quando fruire dei giorni di vacanza. Tuttavia, sempre tenendo conto delle richieste dei collaboratori e delle collaboratrici. Se le preferenze per le vacanze del personale si sovrappongono, il datore di lavoro deve ponderarle sulla base di criteri ragionevoli (motivi familiari, di salute ecc.). Il datore di lavoro non può assegnare le vacanze durante la gravidanza.
Termine di preavviso
Il datore di lavoro deve preannunciare le vacanze con anticipo. L’ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro prevede che le date civili delle vacanze debbano essere comunicate al personale tre mesi prima dell’inizio delle stesse e in ogni caso in concomitanza con il piano di ripartizione annuale oppure, in sua assenza, entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Se le vacanze vengono comunicate con un preavviso troppo scarso, il personale non è tenuto ad accettarle e può insistere per farle in un altro periodo.
Malattia o infortuniodurante le vacanze
Se i collaboratori o le collaboratrici si ammalano o subiscono un infortunio durante le vacanze, hanno diritto a fruirne in un secondo tempo, se il disturbo ostacola la finalità di riposo delle stesse. In tal caso, per dimostrarlo, si consiglia di farsi rilasciare dal medico un certificato di inidoneità alla fruizione delle ferie.
Prescrizione
Normalmente le vacanze vanno fruite nell’anno civile in cui vengono maturate. Dopo cinque anni il diritto a fruirne cade in prescrizione. Il team di assistenza giuridica del SEV è a disposizione per domande di carattere legale sulle vacanze.
Protezione giuridica
Commenti
Mario 15/09/2022 12:19:28
Buongiorno,durante un lungo periodo di malattia avevo diritto ad una settimana di vacanza programmata ma per la malattia appunto non ho usufruito. Al mio rientro mi è stato detto che la settimana lo persa perché ho fatto un lungo periodo di malattia. È legalmente così. Cordiali saluti.