Colpi di diritto
Licenziamento: limitare i danni
In Svizzera, è quasi impossibile far rientrare un licenziamento. Il SEV è tuttavia riuscito ad evitare le conseguenze più gravi ad un suo assistito.
Sembra una scena da film: cinque minuti prima della fine del lavoro, due dirigenti prelevano una collaboratrice dal locale vicino per comunicarle che è stata licenziata e che deve da subito lasciare la ditta per non farvi ritorno mai più. Tutto questo dopo cinque anni di lavoro senza particolari problemi, senza mai aver ricevuto richiami o minacce di licenziamento. La collega, che chiameremo Marta, sotto shock, firma la conferma di ricevuta del licenziamento senza esser riuscita a capire i motivi di questa decisione.
Cosa era capitato? Marta lavorava presso Elvetino come addetta ad un bar caffè e un anno prima del fattaccio aveva ricevuto un nuovo capo, che in precedenza era stato anche suo collega. Dopo la sua promozione, la qualità dei loro rapporti si era deteriorata, anche perché il nuovo capo aveva difficoltà ad accettare che Marta gli esponesse molto francamente i problemi da lei constatati.
Per esempio, lei si lamentava di dover lavorare, oltre che al suo luogo di lavoro ad una fermata della S-Bahn, anche alla stazione principale. Questa condizione era però prevista dal CCL Elvetino e un colloquio, al quale Marta era stata accompagnata dal SEV, aveva permesso di chiarire la questione.
Bevanda sbagliata per il capo
Questa circostanza non era del resto stata ripresa, almeno in un primo tempo, dalla comunicazione di licenziamento, che era stato motivato con un altro episodio verificatosi sei giorni prima, quando il direttore di Elvetino ed un altro membro della direzione avevano ricevuto al bar servito da Marta una bevanda diversa da quella da loro ordinata. Per la ditta, questa era una ragione sufficiente per indurli a impiegare per questo posto una persona che si identificasse maggiormente con l’azienda.
Il team di assistenza giuridica del SEV era naturalmente del parere che ciò non potesse costituire un motivo sufficiente per un licenziamento, tanto più che un anno prima, al cambiamento del superiore, Marta aveva ricevuto un certificato intermedio di lavoro eccellente. Quello finale era invece di tenore completamente diverso, talmente negativo da indurre la cassa disoccupazione a prospettare a Marta una penalità di 40 (!) giorni nel riconoscimento dell’indennità.
Il legale incaricato dal SEV ha in un secondo tempo ricevuto una motivazione più circostanziata del licenziamento, nella quale venivano di punto in bianco riprese circostanze superate e le venivano addebitate difficoltà nei rapporti con i superiori ed una scarsa disponibilità a impieghi diversi dal suo.
Il legale ha quindi proposto a Elvetino la ricerca di una soluzione extragiudiziale, al termine della quale l’azienda ha accettato di rifare il certificato di lavoro sulla base di quello intermedio e di pagare a Marta un’indennità pari a uno stipendio mensile. Per il legale, questo è un chiaro segnale che Elvetino ha riconosciuto i propri errori in questa pratica di licenziamento.
Marta ha comunque dovuto cercarsi un nuovo posto di lavoro, ma con prospettive nettamente migliori, grazie al nuovo certificato. Inoltre, l’assicurazione disoccupazione non ha più avuto motivi di introdurre penalità nel pagamento delle proprie prestazioni.
Team d’assistenza giuridica SEV