La procédure administrative
Cosa significa assistenza legale?
Il diritto di farsi assistere esiste anche nelle imprese private di trasporto. Ci sono comunque alcune condizioni da tener presente.
Sull'ultima edizione, abbiamo parlato del diritto a farsi assistere per i dipendenti delle FFS, azienda retta dal diritto pubblico. In questo numero presentiamo le basi legali per il diritto ad essere assistiti per i dipendenti assunti secondo il diritto privato.
Nella maggior parte dei CCL aziendali conclusi dal SEV è chiaramente precisato, di solito nelle disposizioni relative alle violazioni dei doveri dei dipendenti, che possono farsi assistere e rappresentare nel caso in cui vengono accusati di aver mancato a qualche loro dovere. In che cosa consiste questo diritto ed esiste anche laddove non è menzionato nel CCL o nel regolamento degli impiegati?
La procura chiarisce la rappresentanza
Diciamo subito di sì: chiunque, indipendentemente da quello che è previsto nelle sue condizioni di impiego, ha per principio diritto a farsi rappresentare nella maggior parte delle situazioni che possono verificarsi nella vita. Nel diritto privato, questa situazione viene definita "rappresentanza" ed è regolata dagli art. 32 e seguenti del Codice delle obbligazioni. Lì si parla essenzialmente della conclusione di contratti, ma queste norme si applicano pure alla difesa dei propri interessi e delle proprie opinioni. Occorre però precisare che il rappresentante legale deve essere in possesso di un incarico in questo senso, ciò che si concretizza di regola con la firma di una procura. La persona titolare di una simile procura può intervenire in nome del suo assistito e agire nei limiti della procura ricevuta.
Quando si deve comparire di persona
Ci sono però delle limitazioni al diritto di farsi rappresentare. Ci sono casi nella vita in cui non si può delegare ad altri, ma si deve comparire di persona. Un esempio per tutti: il matrimonio. Ma anche la prestazione lavorativa di un dipendente deve essere svolta personalmente, come precisato all'art. 321 del CO. Non è ammissibile che il lunedì mattino Piero non abbia voglia di andare a lavorare e chieda ad un amico, che non ha niente da fare, di andarci al suo posto, con tanto di procura. Perché il suo capo ha assunto Piero e non il suo amico ed è in diritto di far svolgere il lavoro a Piero, anche se il suo amico fosse in grado di svolgerlo al meglio.
Il mandato di rappresentanza
Come detto, nella vita lavorativa può capitare di dover dare mandato a qualcuno di farci rappresentare, in caso di una vertenza, sia che si tratti di un rapporto scritto, oppure del rischio di essere licenziati. Ecco allora che si può incaricare una persona di propria fiducia di assumersi la difesa dei propri interessi, che ci accompagni ad un colloquio o persino che vada al nostro posto e prenda le nostre difese. Questa persona di fiducia, nel nostro caso è spesso un segretario sindacale, deve dimostrare al datore di lavoro di essere autorizzato a rappresentare il dipendente, ossia di essere in possesso di una sua procura.
Dal diritto di farsi rappresentare nasce quello di farsi accompagnare
Anche se non citato esplicitamente nelle condizioni di assunzione, ci sono pochissimi casi in cui può essere rifiutato di farsi rappresentare: ad esempio quando può causare ritardi (ma è un caso raro) o quando ciò è giustificato dall'urgenza (pure una situazione rara, diversamente da quanto credono certi superiori) . In tali casi, si può pretendere che il colloquio con il dipendente avvenga immediatamente, prima che il "colpevole" possa chiedere l'assistenza di qualcuno. D'altra parte, quando il datore di lavoro chiede al dipendente di presentarsi per un colloquio, questi non può pretendere di restarsene a casa e di inviare un suo rappresentante. Questo può essere ammesso solo nel caso in cui (abbastanza raro) al dipendente non si può ragionevolmente chiedere di partecipare di persona. Egli può comunque farsi accompagnare, sulla base di una procura, come stabilito dal diritto alla rappresentanza.
Protezione giuridica SEV