sentenza del tribunale federale
Amianto, vittoria parziale
Vittoria parziale davanti al Tribunale federale (TF) per la famiglia di un ferroviere morto a causa dell’amianto: la giustizia bernese dovrà riesaminare il caso di un uomo impiegato presso la BLS fra il 1961 e il 1998. Si tratterà di stabilire se il datore di lavoro ha violato l’obbligo di protezione dei dipendenti. Dopo essere stato per anni esposto alla polvere dell’amianto durante la sua attività professionale il ferroviere era deceduto per mesotelioma pleurico - tipica malattia provocata dall’asbesto - nel 2004. Proprio nell’anno in cui l’allora compagnia Bern-Lötschberg-Sempione (BLS: oggi la stessa sigla è diventata la ragione sociale) faceva sapere che non avrebbe invocato la prescrizione in caso di domande di indennizzo da parte di parenti di vittime dell’amianto. La famiglia dell’uomo in questione aveva avviato una causa contro BLS nel 2010, ricevendo però torto. Il tribunale d’appello del canton Berna aveva stabilito che l’esposizione più intensa alle polveri nocive era avvenuta fra il 1961 e il 1985: il termine di prescrizione - cioè l’estinzione del diritto al rimborso dei danni, trascorso un determinato lasso di tempo - era partita al più tardi nel 1985 e la prescrizione era quindi già intervenuta quando, nel 2004, l’azienda decise di non farla più valere. La prima corte di diritto civile del TF ha però parzialmente accolto il ricorso della famiglia. I giudici ritengono che l’esposizione all’amianto si sia prolungata durante tutta la durata del rapporto di lavoro e che non può essere stabilito quando è iniziata la malattia. Decisivo è invece sapere se la compagnia ferroviaria abbia adottato misure di protezione quando si imponevano in base alle conoscenze dell’epoca. Il TF ha peraltro dovuto esprimersi su una seconda vicenda riguardante l’amianto: in questo caso l’esito per i parenti è stato però negativo. Il dossier riguardava un uomo che aveva vissuto in gioventù, dal 1961 al 1972, nelle immediate vicinanze della fabbrica Eternit di Niederurnen, nel canton Glarona, dove si lavorava l’asbesto. Entrato per questo in contatto con le fibre mortali, è morto nel 2006 per un mesotelioma pleurico diagnosticato due anni prima. Nel 2009 i suoi eredi avevano intentato un’azione legale contro la società Eternit Schweiz, i due proprietari Stephan e Thomas Schmidheiny e le FFS: la vittima si era infatti esposta all’amianto anche osservando lo scarico di materiale in stazione. La giustizia glaronese aveva però respinto le loro pretese, una posizione ora confermata dalla corte di Losanna. Secondo il TF il termine di prescrizione è stato ampiamente superato perché l’ultima esposizione all’amianto è avvenuta nel 1972. I ricorsi relativi ai due casi in questione erano stati presentati nel 2013, ma il Tribunale federale aveva sospeso il suo giudizio dopo una decisione presa nel 2014 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo: essa aveva stabilito che il termine di prescrizione di dieci anni previsto dal diritto svizzero violava in alcuni casi il diritto di accesso a un tribunale garantito dall’articolo 6 della Convenzione dei diritti dell’uomo. Il parlamento ha quindi modificato i termini di prescrizione, con una normativa che entrerà in vigore il primo gennaio 2020. Tuttavia ha rinunciato all’effetto retroattivo o a una soluzione transitoria per le parti precedentemente lese.