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Colpi di diritto

Manifestazioni e libertà di informazione e di opinione

© Yvette W/Pixabay

In questi tempi di rigido confinamento, può sembrare assurdo occuparsi di una vicenda riguardante una manifestazione di piazza. Tuttavia, una recente sentenza del 15 gennaio 2020 del Tribunale federale tocca una questione che interessa da vicino anche i sindacati: la libertà di informazione e di espressione, nonché l’uso di megafoni durante le manifestazioni.

Nell’agosto 2018, un’associazione anti-specista ha presentato una richiesta di autorizzazione per una manifestazione di due ore, prevista per un sabato di ottobre davanti all’Alimentarium di Vevey. Questa manifestazione avrebbe dovuto essere silenziosa, salvo per alcuni discorsi pronunciati al megafono.

La manifestazione è stata autorizzata, ma non l’uso del megafono. L’associazione ha presentato un ricorso al tribunale cantonale, che lo ha però respinto, ritenendo prioritario il mantenimento della quiete pubblica e proporzionale il divieto di uso del megafono, giudicato non indispensabile per la trasmissione del messaggio della manifestazione. L’associazione si è quindi rivolta al Tribunale federale per violazione della propria libertà di espressione.

Nella sua sentenza, il Tribunale federale osserva che la libertà d’opinione e d’informazione è garantita dall’articolo 16 della Costituzione. Ogni individuo ha il diritto di formarsi, esprimere e diffondere liberamente la propria opinione. Secondo l’articolo 10 §1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), la libertà di espressione comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere e diffondere informazioni e idee senza interferenze da parte delle autorità pubbliche.

La Costituzione garantisce anche la libertà di riunione, con il diritto di organizzare e partecipare a riunioni. Sono considerate tali qualsiasi raduno di persone indetto per formare o esprimere un’opinione tra di loro. L’articolo 11 § 1 della CEDU prevede garanzie analoghe.

La legge può prevedere restrizioni a questi principi per motivi di sicurezza nazionale, di pubblica sicurezza, di difesa dell’ordine pubblico, di tutela della salute o della morale, o dei diritti e delle libertà altrui.

In linea di principio, esiste un diritto condizionato di utilizzare il suolo pubblico per eventi rivolti ad altre persone. Ciò richiede tuttavia che venga stabilito un ordine di priorità tra i vari utenti. Per questo motivo, tali eventi sono soggetti ad autorizzazione. L’autorità deve valutare gli interessi tenendo conto delle condizioni quadro e di possibili oneri e alternative. Gli organizzatori non possono esigere che un evento si svolga in un luogo e in un momento determinato. Hanno invece il diritto di chiedere che l’effetto auspicato di appello al pubblico venga tenuto in debito conto. L’autorità ha quindi un certo grado di discrezionalità nel decidere se concedere o meno l’autorizzazione a manifestare.

Nello specifico, le norme comunali per l’ottenimento dell’autorizzazione, la procedura da seguire da parte degli organizzatori, le condizioni e le precauzioni da adottare per garantire la sicurezza, la tranquillità e l’ordine pubblico ecc. sono contenute nel Regolamento generale di Polizia, che protegge espressamente la quiete pubblica. Il TF mette tuttavia in dubbio che la tranquillità dei passanti il sabato pomeriggio, su di un’area e per un periodo di tempo limitati, rappresenti un interesse pubblico sufficiente a limitare una libertà fondamentale.

La libertà di espressione, come altre libertà fondamentali, non ha un valore assoluto. Una limitazione può essere conforme al diritto se è prevista dalla legge, se persegue un interesse pubblico e se è proporzionata allo scopo legittimo. Nell’ambito della libertà di espressione, il principio dell’interesse pubblico si confonde spesso con la preoccupazione di mantenere l’ordine pubblico. Vi è certo un interesse a proteggere la sicurezza pubblica, la tranquillità, la morale e la salute. Ma questo non significa censurare o reprimere l’espressione di opinioni sovversive o che intaccano i sentimenti morali, religiosi o politici della popolazione o ancora che mettono in discussione le istituzioni.

In base a questo principio di proporzionalità, il Tribunale cantonale aveva ritenuto che ai manifestanti non era stato impedito di trasmettere il loro messaggio, non essendoci necessità assoluta di ricorrere ad un megafono. L’obiettivo avrebbe potuto essere raggiunto leggendo il testo ad alta voce o distribuendo volantini.

Su questo punto, il Tribunale federale non è d’accordo. L’obiettivo della tranquillità pubblica potrebbe essere raggiunto senza vietare l’uso di un megafono, previsto per circa 5 minuti ogni quarto d’ora. Questa modalità di espressione tiene conto della quiete pubblica, contrariamente per esempio all’uso ininterrotto di un altoparlante. Il raduno era inoltre previsto il sabato pomeriggio e non la domenica o i giorni festivi, ossia in un momento in cui non c’è un particolare bisogno di riposo.

Il tribunale cantonale ha così violato in modo sproporzionato la libertà di riunione, di opinione e di informazione dei manifestanti dell’associazione ricorrente.

Il ricorso è stato quindi accolto e la sentenza impugnata annullata.