Colpi di diritto
La possibilità di restare alla cassa pensioni
Purtroppo, succede che dipendenti in età avanzata si vedano licenziati qualche anno prima del loro passaggio regolare alla pensione. Per loro, questa comunicazione costituisce una doppia punizione: da una parte a causa della penosa, difficile e molto spesso inutile ricerca di un nuovo posto di lavoro; dall’altra perché devono lasciare anche la cassa pensioni, a meno che le disposizioni di questa non prevedano la possibilità di rimanere affiliati in via facoltativa. Il o la dipendente licenziato/a deve così aprire un conto di libero passaggio, sul quale verrà versato tutto il suo avere di vecchiaia. Quello di libero passaggio è un conto bloccato, al quale il titolare non ha accesso sino a quando non avrà raggiunto l’età ordinaria di pensionamento, a meno che non vada a vivere all’estero oppure acquisti la propria abitazione. Inoltre, non può fare altro che accettare i bassi tassi d’interesse con i quali vengono retribuiti questo genere di conti.
La riforma delle prestazioni complementari modificherà però la situazione delle e dei dipendenti licenziate/i che hanno compiuto 58 anni dopo il 31 luglio 2020. A partire dal 1° gennaio 2021, la legge darà loro la possibilità di richiedere di restare nella loro cassa pensioni, secondo modalità che devono essere specificate dal regolamento di quest’ultima, alla quale spetterà anche il compito di informare tempestivamente il o la dipendente.
Va però precisato che il diritto di restare nella cassa pensioni sussiste solo in caso di licenziamento emesso dal datore di lavoro. In caso di convenzione di uscita, occorre quindi verificare con la cassa pensioni se questo diritto è applicabile. Per il o la dipendente vi è lo svantaggio che deve versare, oltre i suoi, anche i contributi del datore di lavoro. Questo obbligo si estende anche ai contributi di risparmio. L’assicurato/a verrà inoltre chiamato a pagare eventuali contributi di risanamento che si dovessero rendere necessari. Per questi ultimi, tuttavia, l’assicurato deve versare solo la quota del/la dipendente.
In compenso, restare nella cassa pensioni permette di mantenere anche l’assicurazione contro i rischi di invalidità e decesso. Resta inoltre la possibilità di versare importi facoltativi di riscatto, come pure la possibilità di rimborsare importi ritirati per accedere alla proprietà abitativa. Il mantenimento del rapporto con la cassa pensioni non riguarda solo la parte obbligatoria secondo LPP, ma si estende anche alla copertura sovra obbligatoria prevista dal regolamento della cassa. I pagamenti dei contributi e di altri importi alla cassa pensioni sono infine deducibili dal reddito fiscalmente imponibile.
Gli e le assicurati/e che decidono di rimanere alla loro cassa pensioni hanno gli stessi diritti delle colleghe e colleghi che vi sono affiliati a seguito di un rapporto di lavoro in essere, in particolare per quanto riguarda i tassi d’interesse, di conversione e eventuali supplementi versati dal datore di lavoro o da terzi.
Se dovesse intervenire un evento assicurato, come la morte, l’invalidità o il raggiungimento dell’età di pensione, la cassa pensioni riconosce le rispettive prestazioni, secondo il regolamento. L’adesione facoltativa alla cassa pensioni può naturalmente essere sciolta dall’assicurato/a in ogni momento. Lo stesso diritto compete anche alla cassa pensioni, in caso di mancato pagamento dei contributi.