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colpi di diritto

Saldo ore negativo

Giuseppe, conducente di autobus di un’impresa di trasporti, è inquieto a causa dell’elevato saldo negativo di ore accumulato alla fine dell’anno. Teme in particolare di doverle presto compensare senza che vengano considerate come ore supplementari, oppure di essere obbligato a restituirle entro un certo periodo senza essere pagato. La questione è sapere se i saldi negativi di ore di lavoro causati dalla pianificazione del datore di lavoro devono essere azzerati alla fine di un periodo di conteggio. La risposta si trova all’articolo 324 del Codice delle obbligazioni, che regola la cosiddetta mora del datore di lavoro.

L’idea base è che il datore di lavoro assume, di principio, i rischi d’impresa. Egli deve fare in modo che il dipendente possa lavorare. Rimane inoltre tenuto al pagamento del salario pattuito quando la prestazione di lavoro sia divenuta oggettivamente impossibile per ragioni inerenti al datore di lavoro stesso. Al riguardo non è necessario che il lavoratore abbia commesso un errore; è sufficiente che non gli sia stata data l’occasione di fornire la prestazione lavorativa. Alcuni esempi: omissione degli atti preparatori e di collaborazione necessari per l’esecuzione del lavoro quali la messa a disposizione del materiale occorrente o il rispetto delle regole di sicurezza e di igiene; ragioni economiche quali un calo degli ordini, mancanza di lavoro, riduzione unilaterale dell’orario di lavoro; perturbazioni tecniche come ad esempio una interruzione di corrente o il guasto di un macchinario; eventi naturali come incendi, inondazioni ecc.

La seconda condizione è che sia chiaramente provata la disponibilità del lavoratore a fornire la sua prestazione. Spetta a quest’ultimo provare che abbia effettivamente offerto i suoi servizi. Questa offerta di servizio non è tuttavia legata a una forma particolare e può dipendere dalle circostanze. Di regola, le esigenze non devono essere troppo elevate. È sufficiente che l’offerta sia chiara in termini di buona fede, ossia che il datore di lavoro possa riconoscere la volontà del lavoratore di fornire la prestazione. Per quanto attiene ai dipendenti del trasporto pubblico subordinati alla LDL, questa manifestazione di messa a disposizione dei propri servizi è deducibile dal fatto che accettano l’allestimento di una distribuzione annuale dei turni. In effetti, riteniamo che se il dipendente viene consultato prima di allestire il piano di servizio conformemente all’art. 12 cpv. 2 LDL e non rinuncia alla stesura di quest’ultimo in forza dell’art. 26 cpv. 5 OLDL, mostra chiaramente al datore di lavoro che si mette a disposizione per fornire la prestazione secondo il piano così allestito.

Caso di mora

In presenza di un caso di mora del datore di lavoro, oltre alla continuità del versamento del salario si deve considerare che la mancata esecuzione del lavoro non può essere richiesta in un secondo tempo. In effetti, l’obbligo primario del lavoratore è di fornire prestazioni di lavoro in fasi successive fissate nel tempo. Egli dunque non può essere chiamato a lavorare fuori dell’ambito temporale stabilito dal contratto di lavoro se non effettuando ore supplementari. Un datore di lavoro che dovesse esigere da un proprio dipendente la compensazione di ore perse per mora, violerebbe il carattere relativamente imperativo dell’art. 324 CO.

In conclusione, premesso che Giuseppe abbia accettato l’allestimento di un piano di servizio annuale o che abbia manifestato in altro modo di essere pronto a lavorare, il datore di lavoro dovrà rimettere a zero il saldo delle ore per il prossimo periodo di conteggio. Per determinare il periodo di conteggio si dovrà vedere nel CCL, oppure in un contratto individuale di lavoro, se le ore dovute sono fissate in settimane, mesi o all’anno. Per quanto concerne l’impresa di Giuseppe, nel suo CCL la durata media annua del lavoro è fissata in 41 ore settimanali, ciò che nella maggiore parte dei casi ammonta a 2050 ore per anno civile. Di regola dunque il periodo di conteggio corrisponde all’anno civile, senza considerare ovviamente gli adattamenti pro rata per i dipendenti non occupati per tutto questo lasso di tempo. Detto questo, Giuseppe non sarebbe tenuto a compensare le ore mancanti dell’anno precedente se non effettuando ore supplementari, né a lavorare gratis entro un eventuale periodo di congedo.

I saldi minimi e massimi da rispettare alla fine del periodo di conteggio sono fissati nei CCL di numerosi impiegati dei trasporti pubblici

I servizi della protezione giuridica

Il SEV accorda ai suoi membri l’assistenza giuridica professionale per controversie di natura civile e penale: in relazione con l’attività professionale o sindacale; in caso di incidenti della circolazione sulla via più breve per e dal posto di lavoro e per casi avvenuti fuori servizio, derivanti dal proprio rapporto di lavoro. L’assistenza giuridica professionale è accordata in tutti i casi che si verificano durante l’appartenenza al SEV. Questa prestazione è inclusa nella quota di membro. L’assistenza giuridica comprende la consulenza legale, l’intervento di una segretaria o di un segretario sindacale come pure l’attribuzione di un patrocinatore legale. Il caso dev’essere annunciato ad un segretariato SEV, entro dieci giorni da quando si è verificato, mediante il modulo ufficiale «Domanda di assistenza giuridica professionale». Se ne occupa il team di Barbara Spalinger con Wossen Aregay, Vincent Brodard, Franziska Schneider, Rahel Weiss e Mario Schmid. Per il Ticino ci si rivolge al segretariato regionale.

Servizi sul tempo di lavoro

Per la maggior parte dei dipendenti nel ramo dei trasporti pubblici si applica la legge sulla durata del lavoro (LDL).

La legge e la relativa ordinanza sono state di recente oggetto di un’ampia rielaborazione e sono entrate in vigore al cambiamento d’orario dello scorso anno. Come ovvio, il SEV ha contribuito ai lavori di revisione tutelando in maniera adeguata gli interessi del personale dei TP. Ciononostante, il personale si trova molto spesso confrontato con dubbi e domande sulla durata del lavoro, le norme sulle pause e i supplementi di tempo. Per i suoi membri che hanno domande in quest’ambito o che constatano incongruenze nella loro quotidianità lavorativa, il SEV è a disposizione gratuitamente con propri specialisti della LDL. Una richiesta può essere presentata con una semplice chiamata alla segretaria o al segretario sindacale che si occupa di questa materia oppure alla sede centrale.

Le disposizioni rielaborate della LDL possono essere richiamate qui: tinyurl.com/azgonline.