Colpi di diritto
Rendita AI soppressa con effetto retroattivo
Negli ultimi anni, i criteri per il riconoscimento di rendite AI sono stati resi molto più rigidi e questa tendenza si è ulteriormente inasprita con i riesami di prestazioni indotti dalla sesta revisione della legge sull’assicurazione invalidità.
Per contestare le decisioni degli uffici AI in tribunale occorrono argomenti estremamente convincenti. Le situazioni che ne derivano sono poi a volte particolarmente difficili. Eccone un esempio.
Una recente sentenza del tribunale federale riporta di una vertenza riguardante una rendita intera AI riconosciuta oltre 10 anni prima. François* aveva ottenuto questa rendita a partire dal settembre 2003 a seguito di problemi alla schiena.
Nel 2011, l’ufficio AI gli ha comunicato di aver accertato, sulla base di una perizia, una sua capacità al lavoro completa, in attività adeguata. Questo con effetto retroattivo al 2005 (!).
Su questa base, l’ufficio AI ha deciso di sopprimere la rendita. François ha naturalmente fatto ricorso contro questa decisione, prima al tribunale amministrativo federale e in seguito al tribunale federale.
Secondo il tribunale, François, a partire dal gennaio 2005 presenta una capacità lavorativa completa in un’attività adeguata. Il suo stato di salute era migliorato nel periodo tra il riconoscimento della sua rendita (a quel momento era totalmente incapace al lavoro) e il momento dell’emissione della decisione.
Il paragone tra il reddito senza invalidità e quello conseguibile con il danno alla salute porta ad un grado di invalidità del 28 %, quindi insufficiente per avere una rendita.
Infine, né l’età di François, né la durata del versamento della rendita costituivano un ostacolo alla sua soppressione.
François non è riuscito a dimostrare l’infondatezza delle considerazioni dei giudici né la loro iniquità. Nel suo incarto non vi erano inoltre elementi, come la sua età o la durata del versamento della rendita, che potevano rivelarsi di ostacolo per mettere a profitto le sue capacità in un’attività teoricamente adeguata.
Il tribunale non ha nemmeno ravvisato alcun motivo pertinente per discostarsi dai principi applicati dalla giurisprudenza per determinare il reddito da invalido: il riferimento ad un mercato del lavoro equilibrato, l’utilizzazione di dati statistici nel caso in cui l’assicurato non esercita alcuna attività lucrativa e la detrazione massima applicata alle cifre considerate.
La sentenza di prima istanza non è quindi da ritenere in contrasto con il diritto federale.
Tutte le richieste del ricorso sono di conseguenza state respinte e a François è stato intimato anche il pagamento delle spese giudiziarie.
Team di assistenza giuridica SEV
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