La protezione giuridica del SEV viene spesso chiamata in causa per sostenere le richieste di indennizzo nei confronti della Suva.
Infortunio o malattia?
Dolori a seguito di infortuni o di malattie non hanno le stesse conseguenze: i primi danno diritto a prestazioni della Suva, i secondi no.
SEV oppure Coop?
Nel caso illustrato, il collega si è dapprima rivolto alla protezione giuridica Coop, che gestisce l’assicurazione di protezione giuridica privata del SEV. Un anno prima, egli aveva avuto un’altra divergenza con la Suva, derivante però da un infortunio avvenuto nel tempo libero. Nel nostro caso, la Coop ha invece invitato il collega a rivolgersi al SEV, competente per gli infortuni avvenuti sul lavoro.
Nota: se la protezione giuridica professionale è inclusa nella quota sindacale, quella privata, meglio nota come SEV Multi, deve essere pagata a parte, anche se con soli 78 franchi annuali risulta essere molto conveniente. In genere, i membri SEV vengono indirizzati all’interlocutore corretto già in sede di primo colloquio. SEV e COOP provvedono però anche alla trasmissione di atti in caso di cambiamento di competenza per un determinato caso.
Un agente del treno ha urtato il bracciolo di un sedile con il ginocchio, che da anni gli dava dei problemi, tanto che già nel 1993 gli era stata riconosciuta una malattia professionale. Prima dell’urto, però, il ginocchio non gli dava alcun dolore. In seguito, invece, il ginocchio gli ha procurato forti dolori, tanto da indurlo quattro mesi dopo a sottoporsi a un’artroscopia per asportare i tessuti danneggiati. L’intervento ha avuto successo e i dolori sono quasi scomparsi. Il collega ha sempre annotato le visite e la susseguente operazione sul modulo di infortunio, dato che nessun medico aveva mai sollevato dubbi sul fatto che i dolori fossero la conseguenza dell’urto con il bracciolo e quindi di un infortunio professionale.
Ciononostante, il collega ha ricevuto a sorpresa l’invito da parte della Suva di rivolgersi alla propria assicurazione malattia in quanto veniva negata la relazione sia con l’infortunio che con la pregressa malattia professionale, anch’essa assicurata presso lo stesso ente.
Oltre alla questione di principio, suscettibile di interessare per lo più i medici e gli avvocati, per il collega vi sono anche aspetti finanziari non trascurabili: contrariamente a quanto avviene con la Suva, in caso di copertura da parte della cassa malati, l’assicurato deve assumersi la franchigia e la partecipazione ai costi. Per il datore di lavoro, vi sono poi in gioco le indennità giornaliere per la perdita di guadagno.
Il collega si è pertanto rivolto alla protezione giuridica del SEV, che gli ha messo a disposizione un legale specializzato in questioni di assicurazioni sociali.
Egli ha dapprima richiesto una decisione formale, impugnandola poi in sede di ricorso, facendo notare che sia il medico curante che gli esperti della Suva avevano chiaramente riconosciuto il legame tra i disturbi al ginocchio e la malattia professionale pregressa. Essi avrebbero di conseguenza dovuto essere riconosciuti come conseguenza di quest’ultima anche se fossero scomparsi senza trattamento medico.
La Suva non ha mai reagito e dopo un anno l’avvocato ha chiesto informazioni, ottenendo un semplice scritto con il quale si comunicava di aver constatato in sede di verifica il nesso di causalità tra la malattia professionale e i disturbi del collega, assumendosi di coseguenza i costi.
Il ricorso è quindi diventato privo di oggetto.
Tutto è bene quel che finisce bene, verrebbe da dire, anche se restano dei subbi se la Suva avrebbe proceduto in tale modo anche senza l’intervento della protezione giuridica SEV e del suo legale di fiducia.
Protezione giuridica SEV