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colpi di diritto

Filmare un’infrazione

In una decisione pubblicata (147 IV 16), il Tribunale federale ha analizzato le condizioni che consentono di utilizzare una ripresa video di un’infrazione della LCStr.

Il caso

La fattispecie prende avvio a Losanna, a maggio 2018. Al volante della sua automobile su una lunga curva a sinistra, Alain cerca di sorpassare Bernard, alla guida di un monopattino elettrico. Alain fa uso del clacson, senza ragione alcuna e impropriamente. Dopo aver effettuato il sorpasso, mentre Bernard si trova all’altezza della parte posteriore dell’automobile e senza alcun veicolo che giunge in senso inverso, Alain sterza improvvisamente a destra e poi frena. Bernard è costretto a frenare bruscamente. Alain mantiene questa posizione per circa 1,5 secondi prima di spostarsi sulla sua sinistra e proseguire il suo percorso. Bernard ha fornito agli inquirenti un DVD con la scena filmata mediante una telecamera GoPro fissata sul manubrio del suo mezzo.

Un anno più tardi, la Pretura penale condanna Alain a 30 aliquote giornaliere e a una multa di 3.000 franchi per infrazione semplice e infrazione grave alle norme della circolazione stradale (secondo l’art. 90 cpv. 1 e 2 LCStr). A settembre 2019, la Corte d’appello penale del Tribunale cantonale vodese conferma la sentenza. Alain si appella al Tribunale federale.

A suo dire, la ripresa video figurante agli atti è stata acquisita illecitamente, senza il suo consenso, e non può essere utilizzata nell’ambito della procedura penale.

A certe condizioni si può filmare

In linea di principio, le prove raccolte illecitamente dalle autorità penali non sono utilizzabili. In caso di violazione della legge federale sulla protezione dei dati (LPD) le prove sono illecite. Per contro, le prove raccolte lecitamente dai privati sono utilizzabili senza restrizione alcuna.

Il diritto al rispetto della sfera privata implica, ad esempio, che un individuo non debba sentirsi permanentemente osservato. Pertanto, le riprese o le registrazioni ininterrotte dell’intero percorso effettuato da un conducente su una strada pubblica si configurano quale sistema di sorveglianza dello spazio pubblico. Un compito, questo, di competenza dello Stato.

Non si può giocare allo sceriffo

Secondo l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT), «le riprese effettuate da dashcam non devono essere utilizzate né per puro divertimento né come mezzo probatorio in casi di scarsa entità, come banali manovre spericolate nel traffico. La violazione del principio di trasparenza è troppo gravosa da giustificarne simili usi. Non si deve giocare all’apprendista sceriffo. Le dashcam private non dovrebbero quindi essere utilizzate per sorvegliare sistematicamente gli altri utenti della strada.»

Il TF sottolinea che un semplice interesse da «giustiziere» del conducente munito di una dashcam non è sufficiente per giustificare l’avvio di una procedura. La telecamera GoPro fissata sul manubrio del monopattino elettrico di Bernard registrava, ininterrottamente e indiscriminatamente, tutto ciò che si presentava nel suo campo visivo e non era riconoscibile. Le riprese della targa d’immatricolazione si configurano quindi quale lesione della personalità.

Il TF, ritenendo che il video ripreso da Bernard non è conforme ai principi della LCStr, ha quindi effettuato una ponderazione degli interessi. Tenuto conto della natura delle infrazioni contestate e del fatto che il sorpasso non ha provocato incidenti o lesioni, il TF non ha ammesso l’esistenza di motivi giustificativi, qualificando le riprese raccolte da Bernard come illecite.

Il TF ha pertanto accolto il ricorso e annullato la sentenza che vedeva Alain colpevole.

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