Colpi di diritto

Chi controlla il controllore?

Il personale viaggiante della piccola azienda di trasporti XY apprezza di poter svolgere i controlli sporadici, anche perché riceve un’indennità. Pure il collaboratore Andrea si è detto disponibile e di tanto in tanto viene impiegato per questa mansione. Di recente però dalla direzione gli è arrivato un richiamo scritto, motivato dalle rimostranze di un viaggiatore sul suo comportamento durante un controllo. Lo stesso sostiene di essere stato insultato e che, giunto a destinazione, gli è stato impedito di scendere dal treno. Visto che aveva semplicemente dimenticato il suo abbonamento, trova inammissibile di essere offeso da un impiegato. Andrea viene immediatamente esentato dal servizio di controllo.

Interviene il SEV

Lui però non vuole accettare questa decisione e si rivolge al SEV. In un primo colloquio espone la sua versione dell’ accaduto, che ovviamente non combacia con quella fornita dal cliente. Tanto più che nel suo reclamo il «clandestino» ha sottaciuto il suo modo di esprimersi tutt’altro che cortese e che al momento aveva fatto sentire Andrea in pericolo.

Il SEV chiede allora un incontro con il capoesercizio, dato che un richiamo scritto senza aver prima dato all’interessato la possibilità di fornire la sua versione viola il principio del diritto di essere sentito. Dal colloquio con la direzione emerge però che contro il collaboratore vi sono già state precedenti segnalazioni e lamentele per il suo atteggiamento durante i controlli sporadici. Cosa di cui Andrea era totalmente all’oscuro; per di più, il capoesercizio non riesce a trovare né gli scritti corrispondenti né altri riferimenti.

Formazione lacunosa

Dopo una turbolenta discussione negli uffici della direzione, la situazione ritorna tranquilla. Appare altresì che l’azienda non ha stabilito con precisione al suo interno come occorre procedere con questo genere di reclami. Risulta poi che la cosiddetta «formazione» prevista per i controllori sporadici consiste unicamente nell’accompagnare un collega durante un turno, prassi ovviamente del tutto insufficiente. Non da ultimo – e contrariamente a quanto il SEV chiede da anni – mancano chiare indicazioni sulla procedura da seguire nel caso di aggressioni a danno degli addetti al controllo. Una lacuna da non sottovalutare, considerando che in un altro reclamo contro Andrea si legge che l’agente avrebbe rincorso un viaggiatore senza biglietto, cercando di trattenerlo, con il rischio di giungere facilmente a uno scontro fisico.

Tutto questo lascia intendere chiaramente che il collaboratore ha interpretato a propria discrezione il compito che gli viene affidato. Benché con un po’ di buon senso egli avrebbe dovuto capire che i viaggiatori senza biglietto non vanno insultati, il suo datore di lavoro non gli aveva fornito nessuna spiegazione su cosa fare o non fare durante i controlli sporadici.

In altre parole: nel suo lavoro Andrea è andato chiaramente oltre i limiti del consentito, ma anche l’azienda è corresponsabile per non averlo adeguatamente istruito sulle sue mansioni.

Sanzione ridimensionata

La giusta osservazione del SEV sulle mancanze compiute dall’azienda alla fine ha il suo effetto: il richiamo finisce nel dimenticatoio e la «sospensione» dal servizio di controllo viene ridotta a soli sei mesi, periodo entro il quale l’azienda promette di organizzare per gli addetti al controllo una giornata d’istruzione. Questa ha nel frattempo avuto luogo e anche Andrea – seppur di malavoglia – vi ha partecipato, così da poter nuovamente svolgere controlli sporadici. Da allora non vi sono più state lamentele.

Il SEV, da parte sua, tornerà alla carica chiedendo all’ azienda XY come e quando verrà definita la procedura interna per i casi di aggressioni contro il personale.

Team di protezione giuridica