Colpi di diritto
Piccoli regali per rafforzare l’amicizia?
Sandro si è sentito onorato dall’invito a pranzo ricevuto da un fornitore dell’Officina FFS in cui lavora come magazziniere. Un invito esteso anche al suo capo, che però all’ultimo momento declina, per impegni improvvisi. Sandro vi si reca quindi da solo, seguendo con interesse anche la breve visita all’azienda, che precede il buon pranzo servito in mensa. Prima di partire, gli regalano anche un paio di scarpe di sicurezza. Sulle prime, Sandro pensa che, in fondo, le scarpe di sicurezza gli vengono fornite anche dalle FFS, ma questo modello è particolarmente comodo, pratico, oltre che più elegante di quelli a sua disposizione, per cui accetta di buon grado.
Un paio di giorni dopo, il suo capo gli chiede come è andata e Sandro gli riporta le impressioni positive del pranzo e della visita, senza tralasciare di aver ricevuto le scarpe, che del resto porta sul lavoro e può quindi mostrare direttamente.
Il suo capo reagisce però con una certa irritazione, non perché Sandro porta scarpe di altra provenienza, ma proprio per il fatto che Sandro ha accettato questo regalo. Sandro, dopo l’iniziale sorpresa, è assalito dal timore di aver compiuto un errore e tenta di giustificarsi. Era convinto di essere stato invitato a pranzo in quanto collaboratore molto attivo e zelante e, portando queste scarpe, in fondo rende servizio anche alle FFS. Quest’ultimo aspetto è senz’altro vero, ma qual è la situazione dal punto di vista legale?
L’art. 40 del CCL FFS recita: «alle collaboratrici e ai collaboratori non è consentito chiedere, accettare o farsi promettere, né per sé, né per gli altri, regali o altri vantaggi se ciò avviene in relazione con la loro attività professionale», precisando poi che: «per principio, sono considerati regali tutte le donazioni che procurano direttamente o indirettamente un vantaggio patrimoniale, in particolare anche i regali in natura, il condono di debiti, i ribassi, gli inviti a viaggi o a pranzi». E se questi regali vengono offerti lo stesso? «Le collaboratrici e i collaboratori FFS devono rimettere alle FFS i regali o gli altri vantaggi che hanno accettato illecitamente. Le FFS restituiscono i regali e gli altri vantaggi a chi li ha dati» è la risposta del CCL a questo interrogativo.
Nel caso di Sandro, questa disposizione non è evidentemente applicabile, dato che il pranzo è stato consumato e le scarpe sono ormai portate. Il CCL FFS prevede anche una disposizione che sgrava il personale, precisando che donazioni di poca importanza come mance usuali e attenzioni sino a 100 franchi due volte l’anno possano essere accettate. Le FFS hanno tuttavia la facoltà di escludere categorie particolari da queste disposizioni, ma questo non è il caso di Sandro, per cui il pranzo nella mensa può quindi senz’altro essere ritenuto accettabile. (Numerosi CCL riportano disposizioni analoghe a quelle delle FFS).
Il caso di Sandro viene risolto con un colloquio e un richiamo verbale, ma Sandro si ripromette di verificare con maggiore attenzione, nel caso in cui in futuro dovesse ritrovarsi confrontato con situazioni analoghe, di non commettere infrazioni.
Servizio assistenza giuridica SEV