Le rendite AI sono difficili da ottenere, ma anche da mantenere.
AI richiamata all’ordine dal Tribunale federale
La riduzione o lo stralcio di una rendita AI può però avere conseguenze drammatiche per l’assicurato.
Infatti, molto spesso, le rendite di cassa pensioni vengono riconosciute parallelamente a quelle dell’AI. Una modifica di quest’ultima comporta la modifica anche della cassa pensioni. Se questa modifica interviene con effetto retroattivo, vi è anche la possibilità di essere chiamati a restituire quanto percepito in più rispetto alla nuova rendita. L’articolo 25 della LPGA dà all’AI la facoltà di rinunciare alla richiesta di rimborso nel caso in cui l’assicurato è in buona fede e la richiesta lo metta in grave difficoltà. Questa facoltà non è però estesa alle casse pensioni.
È il caso di B. che dopo tre anni si è visto ridurre la sua rendita intera AI a un quarto. L’AI ha inoltre annunciato di ritenere errata la decisione precedente e le revisioni che ne erano seguite. Una prospettiva drammatica per B., che avrebbe dovuto provvedere al rimborso della rendita di cassa pensioni percepita nel frattempo.
Prima istanza favorevole all’AI
L’avvocato del SEV ha quindi presentato un ricorso al tribunale cantonale delle assicurazioni sociali che verteva su due punti:
- la rimessa in discussione delle revisioni da parte dell’AI annulla ogni sicurezza legale;
- l’assurdità della decisione AI dal punto di vista medico, dato che ignorava come lo stato di salute dell’assicurato fosse in realtà peggiorato dal 2000 in poi, risultando tutt’ora molto fragile, risentendo di diversi disturbi e di ogni fattore di stress.
La decisione sul ricorso presentato nel dicembre 2010 è poi giunta nel giugno 2012 e comprende 25 pagine, con le quale il tribunale cantonale ha comunque respinto il ricorso.
Il Tribunale federale dà ragione al SEV
L’avvocato si è pertanto rivolto al Tribunale federale che, nel novembre 2012, ha invece dato ragione all’assicurato, il quale potrà quindi continuare a contare su di una rendita AI intera.
Il Tribunale federale ha motivato la sua decisione con la constatazione che l’assicurato si è visto stralciare la rendita senza aver ricevuto nessuna proposta di provvedimento di reinserimento. La sentenza rileva che, in queste condizioni, la soppressione della rendita è contraria al diritto federale. L’Ai ha anche dovuto assumersi i costi di giustizia ed indennizzare il ricorrente (rispettivamente, in questo caso il SEV) per le spese di una procedura che, nel suo complesso, è durata ben cinque anni.
Assistenza giuridica SEV