Chi non fa parte del sindacato, non ha diritto alle sue prestazioni. Per questo, chi paga solo il contributo alle spese di applicazione non può ricevere l’assistenza giuridica.
Andare a ruota è scorretto
I membri del SEV che chiedono ad una o un collega di aderirvi, si sentono a volte rispondere: «preferisco spendere i soldi della quota in altro modo».
Non sappiamo se Fritz abbia risposto così, ma ha reagito in malo modo quando, dopo aver chiesto un chiarimento legale al SEV, si è sentito rispondere che un intervento di maggior portata era riservato ai membri del sindacato, sostenendo che versa comunque un contributo alle spese del CCL. Fritz lavora infatti in un’azienda che ha un CCL con il SEV e che prevede un simile contributo.
In Svizzera, i CCL vengono applicati per tutti i dipendenti che rientrano nel campo d’applicazione, indipendentemente dalla loro affiliazione ad un sindacato. I non affiliati beneficiano quindi degli stessi risultati (per esempio salariali) dei membri del sindacato, senza tuttavia pagare la quota. Per rimediare a questa disparità, i CCL possono prevedere contributi alle spese di applicazione, ossia un importo con il quale i non affiliati partecipano alle spese di elaborazione e di applicazione di accordi elaborati dalle parti sociali.
Base legale chiara
Si tratta di un punto che spesso i non affiliati e le aziende fanno fatica a digerire, ma che è chiaramente ammesso dal profilo legale. In genere, la questione viene regolata tramite una dichiarazione di adesione al CCL, nella quale si precisa che il o la dipendente firmataria ne accetta tutte le disposizioni, compreso quindi il contributo alle spese. Bisogna tuttavia tener conto del fatto che questo contributo deve essere inferiore alle quote dei sindacati contraenti, per evitare l’insorgenza di un cosiddetto obbligo negativo di coalizione, ossia ad una penalizzazione per chi decide liberamente di non aderire ad un’organizzazione. Il contributo alle spese più basso tra quelli previsti dai CCL sottoscritti dal SEV ammonta a 6 franchi mensili, quello massimo a 18. È quindi chiaramente inferiore alla quota sindacale.
Il CCL non può precisare solo l’importo del contributo, ma anche la sua destinazione, che deve essere rispettata dal sindacato contraente. Di solito, questo viene impiegato per coprire una parte delle spese di personale insorte per elaborare e poi applicare il CCL. Per documentarle, il SEV rileva ogni semestre da ogni segretaria e segretario sindacale la percentuale di impegno per ogni CCL (la maggior parte di loro si occupa infatti di più CCL, oltre che di altre mansioni). Molti contratti prevedono anche la possibilità di utilizzare i contributi alle spese per la formazione delle commissioni del personale, oppure ancora per corsi per tutto il personale.
Utilizzazione certificata
Il SEV sottopone la conformità dell’utilizzazione dei contributi alle spese dei CCL ad una regolare verifica da parte di un ufficio di revisione, il cui rapporto è disponibile ai suoi partner sociali.
Va anche precisato che l’assistenza giuridica non rientra per contro nell’utilizzazione dei contributi alle spese di applicazione. Questa è infatti una prestazione dovuta esclusivamente ai membri del SEV, indipendentemente dal loro assoggettamento ad un CCL.
Fritz si è pertanto lamentato a torto. Intanto, ha ricevuto comunque un primo chiarimento di ordine legale. Secondariamente, lui è comunque al beneficio di condizioni di lavoro che non sono cadute dal cielo, ma che hanno potuto essere realizzate grazie all’unione solidale dei suoi colleghi impegnati nel sindacato.
Il contributo da lui pagato non gli dà per contro diritto a ulteriori prestazioni da parte del SEV.
Assistenza giuridica SEV